F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. FELDI EBOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FELDI EBOLI/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 248 del 7.11.2018)

 

RICORSO DELL’A.S.D. FELDI EBOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FELDI EBOLI/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 248 del 7.11.2018)

 

Con  atto  del  7.11.2018  la  società  Feldi  Eboli  preannunciava  tempestivamente  ricorso richiedendo copia degli atti, avverso la sanzione pecuniaria indicata in epigrafe.

La sanzione dell’ammenda di € 600,00 è stata inflitta dal Giudice Sportivo per i seguenti motivi:

-        Mancanza dell’assistenza medica;

-        Corali ingiurie e minacce da parte dei sostenitori per tutta la durata dell’incontro nei confronti dell’arbitro;

-        Per aver un sostenitore, sportosi dalla tribuna, afferrato l’arbitro per un braccio;

-        Per non aver inteso effettuare il saluto fair play a fine gara.

 

Si premette doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale gode di c.d. “fede privilegiata” e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un valido supporto probatorio; sostiene la reclamante nei motivi di ricorso, pervenuti il 15.11.2018, che la mancata effettuazione del saluto finale è dipesa dall’arbitro che è andato via insieme al cronometrista non volendo seguire la prassi per sua volontà, viceversa il referto arbitrale riporta con precisione il particolare che a fronte della richiesta  arbitrale un calciatore della reclamante ha  espressamente rifiutato l’invito.

In relazione agli altri  episodi sanzionati, la reclamante sostiene che l’arbitro ha avuto “… un atteggiamento intimidatorio per tutta la durata della gara” e che questo ha causato le intemperanze verbali dei sostenitori e poi quella fisica, lo strattonamento del braccio dell’arbitro da parte di un tifoso vicino nel secondo tempo vicino al calcio d’angolo.

Il reclamo è privo di fondamento e pertanto deve essere respinto.

La mancanza dell’assistenza medica e gli altri gravi episodi sopra riportati giustificano appieno, forse addirittura per difetto, visto anche il rischioso contatto fisico subito dall’arbitro, la sanzione così come determinata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Feldi Eboli di Eboli (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it