F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DEL CALCIATORE GIOVAGNOLI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CASTELFIDARDO/JESINA DEL 3.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE GIOVAGNOLI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  SEGUITO  GARA  CASTELFIDARDO/JESINA  DEL  3.03.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 06.03.2019)

 

Il sig. Mattia Giovagnoli, giocatore della squadra di Castelfidardo, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 106 del 6.3.2019 la quale, con riferimento alla gara Castelfidardo/Jesina del 3.3.2019 del Campionato di Calcio di Serie D, ha inflitto al predetto calciatore espulso la squalifica per 5gare effettive.

La motivazione della predetta squalifica è stata la seguente: “Per avere, caduto in terra a seguito di uno scontro di gioco con una avversario, colpito quest’ultimo con due pugni al petto.

Al termine della gara, attendeva gli ufficiali di gara davanti allo spogliatoio, rivolgendo loro espressioni irriguardose ed ingiuriose, utilizzando altresì toni di sfida ed essendo trattenuto a forza dagli agenti di polizia”.

I fatti in contestazione sono stati riferiti dall’arbitro come segue: “al 49° del 2° tempo Mattia Giovagnoli n. 4 ”è stato espulso“ per aver colpito con due pugni un avversario, mentre i due si trovavano a terra in seguito ad uno scontro di gioco. Si veda rapporto assistente arbitrale n. 2. Inoltre al termine della partita aspettava la terna davanti allo spogliatoio della sua squadra per continuare a protestare e insultare me e i miei colleghi per il nostro operato gridando: ”oggi si che mi prendo una bella squalifica, per almeno 6 mesi! Ma mi tolgo la soddisfazione di dirvele tutte! Siete proprio degli idioti buoni a nulla, avete rovinato la nostra domenica. Non sapete nulla! Dovreste stare a casa vostra invece che venire qua a comandare”.

Veniva tenuto a distanza dagli agenti di polizia presenti alla partita che nel frattempo si erano portati nella zona antistante gli spogliatoi!

Dalla relazione dell’assistente risulta che quest’ultimo ha segnalato all’arbitro che al 49° del secondo tempo “il calciatore della società Castelfidardo indossante la maglia n. 4 Mattia Giovagnoli, sferrava 2 pugni ad un difensore della società Jesina”.

Nel reclamo si contestavano in parte i fatti e in particolare si negava che la polizia abbia avuto necessità di intervenire per trattenere l’interessato negli spogliatoi. A conferma di ciò producevano una dichiarazione resa dalla polizia municipale presente alla gara.

Il reclamo conclude chiedendo la riduzione della sanzione inflitta anche tenendo presente la continuazione e le attenuanti in quanto il calciatore non ha precedenti violenti.

Il Collegio ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Ferma la gravità del fatto riconosciuta dallo stesso reclamante, ai fini della quantificazione della sanzione, si ritiene necessario anche tener presente che il giocatore avversario non risulta aver subito danni dai due pugni sferrati che, quindi, non sono stati particolarmente violenti.

La contestazione all’arbitro fatta negli spogliatoti, pur essendo stata irriguardosa e accorata, non ha assunto i caratteri della violenza e della grave ingiuria. Dagli atti risulta più una reazione sconfortata e accorata, comunque illegittima, ma non era una reazione gravemente offensiva e violenta nei confronti della terna arbitrale.

Va infine tenuto presente che il calciatore sanzionato non risulta avere analoghi precedenti.

Tutto ciò premesso il reclamo va accolto e la sanzione inflitta va ridotta da 5 a 4 gare di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Giavagnoli Mattia riduce la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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