F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. SAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERIO CRESPI SEGUITO GARA TORNEO DELLE REGIONI C.R. LAZIO/C.R. LOMBARDIA DEL 17.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 4/ Torneo delle Regioni del 17.04.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. SAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALERIO CRESPI SEGUITO GARA TORNEO DELLE REGIONI C.R. LAZIO/C.R.

LOMBARDIA DEL 17.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio – Com. Uff. n. 4/ Torneo delle Regioni del 17.04.2019)

 

Con reclamo del 29.4.2019, l’A.S.D. Savio impugna delibera del giudice sportivo del 17.4.2019 (Com Uff. n. 4/Torneo delle Regioni) con la quale veniva squalificato per 2 giornate effettive di gara il calciatore Crespi Valerio per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro alla fine dell’incontro CR Lazio/CR Lombardia.

La pronuncia del giudice di primo grado si basa specificamente sul rapporto redatto dall’arbitro, dove si legge che il calciatore in questione dopo l’effettuazione dei tiri di rigore, ancora sul terreno di gioco, si rivolgeva in maniera irriguardosa e gravemente offensiva nei confronti dell’ufficiale di gara.

Questa Corte ritiene infondato il ricorso nel merito. Il comportamento del tesserato, presente in data odierna alla riunione, va sicuramente censurato e si palesa quale chiara violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto incondizionatamente dovuto alla terna arbitrale. In special modo, gli epiteti rivolti all’arbitro, indicati chiaramente nel referto di gara, rappresentano un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l’ordinamento sportivo: la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare,  come  nel  caso  in questione, in scomposte e irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr., in questa prospettiva, Corte sportiva d’appello, Sez. un., 15 aprile 2016, in Com. uff. n. 114/CSA; Corte sportiva d’appello, 8 giugno 2018, in Com. uff. n. 156/CSA).

La qualificazione del giudice di prime cure è assolutamente corretta e la conseguente sanzione è senza dubbio congrua in quanto la condotta del Crespi configura appieno la fattispecie prevista all’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Tuttavia, in merito all’esecuzione della sanzione comminata, questa Corte si richiama a quanto disposto dall’art. 19, comma 11.1, C.G.S., e a precedenti giurisprudenziali a Sezioni unite (cfr., in particolar modo, Corte Sportiva d’appello, Sez. un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Savio di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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