F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019 RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC GOLEMIC VLADIMUR; – SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. IERA MASSIMO; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. CISTARO ARMANDO, INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC GOLEMIC VLADIMUR;

-        SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. IERA MASSIMO;

-        SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. CISTARO ARMANDO,

INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

 

Con atto, spedito in data 11.4.2019, la società F.C. Crotone S.r.l. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 9.4.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cosenza/Crotone, disputatasi in data 7.4.2019, erano state irrogate, a carico di tesserati della predetta Società, le seguenti sanzioni:

-        5 giornate effettive di squalifica a carico del calciatore Golemic Vladimir;

 

-        6 giornate effettive di squalifica a carico del medico sociale, Iera Massimo;

-        5 giornate effettive di squalifica a carico dell’operatore sanitario, Cistaro Armando.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società F.C. Crotone S.r.l. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

La Società ricorrente evidenzia la eccessiva gravosità delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, chiedendone una congrua riduzione.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore Golemic Vladimir, si evidenzia come il Giudice Sportivo abbia correttamente sanzionato la condotta dello stesso, applicando le previsioni di cui all’art. 19, comma 4, lettere a) e b), avendo, il Golemic, posto in essere, rispettivamente, una condotta gravemente irriguardosa all’indirizzo di uno degli Assistenti di Gara e una condotta violenta nei confronti di un avversario; per la prima condotta è stata applicata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e, per la seconda, quella della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per un totale di 5 giornate effettive di squalifica.

Al proposito, il richiamo operato dalla Società ricorrente alla recentissima decisione resa da questa Corte, a Sezioni Unite, (decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA) non appare conferente.

Con la predetta decisione, questa Corte ha fornito la corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018, osservando quanto segue.

La disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest’ultima, anch’essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7 dicembre 2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 19 del C.G.S..

Nel caso oggetto della decisione del 27 marzo 2019, n. 122/CSA, tali parametri, alla luce di ciò che emergeva dalla refertazione arbitrale - nella quale si faceva riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio, dal calciatore sul petto del Direttore di Gara – risultavano del tutto assenti; per tali ragioni, è stato accolto l’appello della Società ricorrente e rideterminata la sanzione inflitta nei confronti del calciatore.

Nel caso che ci occupa, non è stata fatta applicazione della previsione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., bensì, come più sopra evidenziato, le previsioni di cui all’art. 19, comma 4, lettere a) e b) del C.G.S..

Quanto, invece, alle condotte, poste in essere dal medico sociale, IERA Massimo, e dall’operatore sanitario, Cistaro Armando, questa Corte ritiene che le stesse non possano essere ridotte, ma debbano, invece, essere rideterminate in applicazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S. e non di quella di cui all’art. 19, comma 4-bis, lettera b) C.G.S. erroneamente applicata dal Giudice Sportivo e che si riferisce ai tecnici.

La disposizione di cui all’art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S., relativa ai dirigenti delle Società (a tale categoria appartengono, invero, le figure del medico sociale e dell’operatore sanitario), commina la sanzione minima della inibizione per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico; fattispecie, quest’ultima, in  cui rientrano, pacificamente, le condotte poste in essere sia dal Iaria sia dal Cistaro.

La C.S.A., esaminato il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone:

-        respinge il ricorso per il calc. Golemic Vladimur;

-        ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Iera Massimo;

-        ridetermina la sanzione nella inibizione di mesi 2 al sig. Cistaro Armando.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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