F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2019 AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2019 AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La società A.S.D. Salento Women Soccer ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018, con la quale, a seguito della gara Salento Women Soccer/Pescara Calcio Femminile del 14.10.2018, è stata inflitta al signor De Lorenzis Pasquale reclamante la seguente sanzione:

- inibizione fino al 31.01.2019 per i seguenti motivi “per aver, al 47° del secondo tempo, proferito frase ingiuriosa verso l’Arbitro e la panchina avversaria, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava e rivolgeva nei confronti del medesimo arbitro frasi ingiuriose e gravi minacce dal tenore intimidatorio. Trascorsi circa 15 minuti, al momento della riconsegna dei documenti alle rispettive squadre, il De Lorenzis, che sostava ancora nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro, rivolgeva ulteriori gravi minacce, intimando all’arbitro di non scrivere nel referto di gara di averlo allontanato".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al signor De Lorenzis Pasquale in quanto per lo stesso, pur non volendo negare in toto il disvalore della condotta posta in essere dal tesserato, la sanzione irrogata appare ad avviso della reclamante di natura particolarmente afflittiva.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatata la condotta reiterata anche a distanza di minuti posta in essere dal De Lorenzis Pasquale, considerata altresì la particolare gravità delle frasi minacciose rivolte al Direttore di Gara, ritiene che le stesse comportino la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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