F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 AL SIG. D’AMICO SERGIO INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 AL SIG. D’AMICO SERGIO INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

La società A.S.D. Salento Women Soccer ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018, con la quale, a seguito della gara Salento Women Soccer/Pescara Calcio Femminile del 14.10.2018, è stata inflitta al signor D’Amico Sergio reclamante la seguente sanzione:

- inibizione fino al 30.11.2018 per i seguenti motivi “per essersi avvicinato, al termine della gara, all’arbitro, insieme al signor De Lorenzis Pasquale e sostenendolo nel suo atteggiamento, proferendo frase minacciosa".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al signor D’Amico Sergio in quanto la stessa appare particolarmente afflittiva e pertanto chiede la riduzione a un più mite trattamento sanzionatario.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatata la particolare condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, ritiene che la stessa comporti la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it