F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’U.S. SAVOIA 1908 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVOIA/TARANTO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

RICORSO DELL’U.S. SAVOIA 1908 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  SAVOIA/TARANTO  DEL  21.10.2018  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Savoia 1908 A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uffi. n. 38 del 24.10.2018, con la quale, a seguito della gara Savoia/Taranto del 21.10.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 1.500,00 (mille cinquecento) "per avere, al termine della gara, persona non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società e indebitamente presente sul campo per destinazione, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale mentre cercava di raggiungere il Direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al fattivo intervento di altri tesserati della società. La stessa persona, inoltre, cercava di impedire al Direttore di gara l’accesso al tunnel degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, e continuava a seguirlo, sempre trattenuto dai dirigenti della società, fino all’ingresso dello spogliatoio riservato alla Terna.

Sanzione così determinata tenuto conto sia della reiterazione della condotta che del fattivo adoprarsi dei dirigenti e tesserati della Società".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, di ridurre l’ammenda irrogata ad € 500,00 (cinquecento) oppure ad altro importo ritenuto congruo in quanto i comportamenti tenuti costituirebbero un unicum fenomenologico in quanto accaduti nel medesimo contesto spazio temporale.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara ritiene la sanzione, come già inflitta, congrua e pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Savoia 1908 A.S.D. di Torre Annunziata (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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