F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANFRELLOTTI SALVATORE SEGUITO GARA ACIREALE/SANTACALDESE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  MANFRELLOTTI  SALVATORE  SEGUITO  GARA

ACIREALE/SANTACALDESE DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Manfrellotti Salvatore, tesserato in favore della A.S.D. Città di Acireale la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, spinto con una manata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la A.S.D. Città di Acireale, la quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva l’assoluta mancanza nel gesto di volontà lesiva sia fisica che verbale, bensì la configurazione di una reazione alla condotta violenta subita dal proprio tesserato Manfrellotti e dai suoi compagni di squadra da parte dei calciatori avversari.

All’odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti emerge che, certamente, il calciatore  Manfrellotti  poneva  in essere una condotta violenta censurabile poiché “spingeva con una manata al volto un calciatore avversario”. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale comportamento deve essere valutato alla stregua dell’intera vicenda e, precisamente, come mera reazione alla medesima condotta violenta subita dal calciatore avversario, come si evince nel rapporto del Direttore di gara (il sig. Manfrellotti “reagiva spingendo dal volto l’avversario”). Inoltre, come indicato nel referto, il sig. Manfrellotti non sferrava un colpo sul viso dell’avversario, ma lo spingeva sul volto, senza che vi sia stata alcuna percossa.

Dunque, la condotta del Manfrellotti deve considerarsi una reazione alla violenza ed alla provocazione appena subita, attenuando, così, l’infrazione compiuta, con riduzione della  sanzione minima prevista, di cui all’art.19, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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