F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.11.2018 INFLITTA AL SIG. ESPOSITO NICOLA SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

 

RICORSO  DELL’U.S.  PALMESE  1912  A.S.D.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  INIBIZIONE  FINO  AL 28.11.2018  INFLITTA  AL  SIG.  ESPOSITO  NICOLA  SEGUITO  GARA  PALMESE/PORTICI  DEL  21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Palmese 1912 A.S.D ricorre avverso la sanzione della inibizione, sino al 28.11.2018, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in data 24.10.2018, al Sig. Nicola Esposito, dirigente della società appellante, perché in occasione della gara tra la società U.S. Palmese 1912 A.S.D e la società SSD Portici 1906 ARL del 21.10.2018, relativa al Campionato Di Calcio Serie D, Girone I, il predetto, dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco, si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive e minacciose, ritardando la propria uscita dal campo. Inoltre lo stesso, al termine della gara rientrava sul campo profferendo ulteriori espressioni offensive e minacciose, accompagnate da un chiaro gesto intimidatorio.

Sostiene l’appellante che, in realtà, lo stesso non avrebbe mai pronunciato frasi minacciose e/o offensive, ma si sarebbe limitato a censurare il comportamento dell’arbitro dicendo :” ma come sta arbitrando ?”, per poi, al termine della gara, attendere l’arbitro soltanto per chiedere spiegazioni.

Osserva la Corte.

La ricostruzione fattuale dell’episodio, nei termini così come proposta dall’appellante, non ha pregio.

E’ noto e non merita particolare approfondimento il fatto che il referto  arbitrale ha valenza privilegiata, né è dato evincere dal contenuto dello stesso palesi ed oggettive incongruità, ovvero incongruenze, anzi lo stesso risulta motivato e puntuale nel riferire con precisione l’episodio in questa sede contestato, riportando puntualmente le frasi pronunciate dell’esposito.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo, ritenuta dalla Corte equa ed adeguata, deve essere confermata.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  U.S.  Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it