F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

RICORSO DELL’U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società U.S. Palmese 1912 A.S.D ricorre avverso la sanzione di € 300,00 di ammenda, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in data 24.10.2018, alla società appellante, perché in occasione della gara tra la società U.S. Palmese 1912 A.S.D e la società SSD Portici 1906 ARL del 21.10.2018, relativa Al Campionato Di Calcio Serie D, Girone I, una persona non identificata, ma ”chiaramente riconducibile alla società appellante”, faceva ingresso nel recinto di giuoco e, successivamente, rivolgeva frasi offensive verso il massaggiatore della squadra avversaria.

La società appellante contesta l’indicata ricostruzione fattuale, disconoscendo l’appartenenza, alla indicata società, della persona incolpata, atteso che lo stesso non è stato identificato , né vi è alcuna prova che lo sconosciuto potesse ricondursi alla stessa.

Osserva la Corte.

Gli elementi offerti al riguardo e ricavabili dal referto arbitrale, invero, non consentono una sicura riconducibilità dello sconosciuto alla società Palmese, atteso il fatto che lo stesso non è stato identificato, né è stato, comunque, ricondotto al personale indicato lista presentata dall’appellante.

Il fatto che lo sconosciuto avesse un cappellino e la tuta della  Palmese,  non  sono  elementi dirimenti, considerato che tali oggetti sono di pubblica vendita, acquistabili da chiunque.

Pertanto, l’appello deve essere accolto ed annullata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese 1912 A.S.D. di Palmi (Reggio Calabria) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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