F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DEL CASTIADAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIADAS CALCIO/TRASTEVERE CALCIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

RICORSO  DEL  CASTIADAS  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  PUNIZIONE  SPORTIVA  DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIADAS CALCIO/TRASTEVERE  CALCIO  DEL  23.9.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

Il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018 comminava, a carico della Soc. Castiadas Calcio, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Janati Adam Idrissi nella gara del 23.09.2018 tra la Soc. Castiadas e la Soc. Trastevere.

Tale provvedimento sanzionatorio, scaturiva a seguito del reclamo presentato in data 24.09.2018, dalla A.S.D. Trastevere Calcio che chiedeva al Giudice Sportivo di comminare alla società Castiadas la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto era stato inserito in lista il calciatore Janati Adam Idrissi benchè lo stesso dovesse ancora scontare una giornata di squalifica ricevuta dopo l’ultima partita del campionato “Beretti” stagione 2017/2018, in data 7.4.2018, mentre era tesserato per la società Olbia.

La squalifica di cui trattasi, secondo la soc. Trastevere, non è stata mai scontata in quanto il calciatore da allora non ha più partecipato a gare ufficiali del campionato “Beretti” con la propria squadra restando in pendenza di tale provvedimento. Successivamente il calciatore Idrissi è stato tesserato con la società Castiadas in data 2.8.2018 e con la stessa società è stato inserito nella distinta di tutte le gare ufficiali (Coppa Italia e Campionato di Serie D).

Tale tesi, prospettata dalla soc. Trastevere, è stata accolta dal Giudice di prime cure.

Con reclamo del 17.10.2018, la A.S.D. Castiadas impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo deducendo la inammissibilità del reclamo all’epoca proposto dalla società Trastevere e per l’effetto chiedeva a questa Corte di annullare la deliberazione del G.S., e ciò sostenendo che l’allora reclamante non aveva prodotto la ricevuta della trasmissione dei motivi di reclamo alla controparte, odierna ricorrente.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Castiadas è infondato.

Invero, questa Corte osserva che il reclamo all’epoca proposto dalla società Trastevere è stato ritualmente notificato alla controparte in data 25.09.2018, così come da quest’ultima confermato sia nelle memorie depositate innanzi al Giudice Sportivo che nel reclamo odierno. Conseguentemente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società A.S.D. Castiadas deve essere disattesa in quanto infondata.

Quanto, invece, al merito, sebbene la reclamante limiti le proprie doglianze alla prospettata inammissibilità, senza avanzare alcuna prospettazione circa la posizione del proprio tesserato oggetto di sanzione, si ritiene, comunque, che la decisione di prime cure sia immune da qualsivoglia censura. Difatti, dall’esame degli atti, si evince come il Giudice Sportivo abbia correttamente rilevato che la squalifica inflitta al calciatore Idrissi non fosse stata regolarmente scontata, con la conseguenza che la posizione dello stesso nella gara in esame era irregolare.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Castiadas Calcio di Castiadas (Cagliari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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