F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON “LA PARTE CENTRALE IN BASSO” DEL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO MILAN/LAZIO DEL 24.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 29.4.2019)
RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON “LA PARTE CENTRALE IN BASSO” DEL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO MILAN/LAZIO DEL 24.04.2019
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 29.4.2019)
La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto; la decisione si fonda sulla circostanza che, prima dell'inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società reclamante, assiepati nel settore "Terzo Anello Verde", si rendevano responsabili nella quasi totalità ("il 90% dei 4049 occupanti"), di ripetuti cori di espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan, Kessie e, segnatamente, Bakajoko.
Tali cori venivano percepiti dai tre collaboratori della procura, idoneamente posizionati in parti dell'impianto differenti da quello "incriminato"; analoga percezione è stata avvertita dal delegato di P.S. presente in campo, che esprimeva "piena condivisione" al "collaboratore Cafaro, circa la verifica dell'evento e della sua rilevanza.
L'intero accaduto veniva altresì partecipato al dirigente responsabile dell'ordine pubblico, che forniva la decisiva informazione sull'appartenenza abituale dei sostenitori al settore della Curva dello stadio di casa della Lazio come autori del fatto posto a base della sanzione.
Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta; tenta , timidamente, di affermare che il solo collaboratore Cafaro avrebbe percepito i cori in questione e soltanto lo stesso avrebbe contattato, al riguardo, sia il responsabile dell'ordine pubblico sia il delegato di P.S.. Invero, che sia il solo Cafaro ad attivarsi non scalfisce le risultanze del referto, ove si legge che tutti i collaboratori percepivano i cori, né rileva la circostanza, correttamente riportata nel referto, che il quarto uomo non aveva udito i cori.
In realtà, come ribadito nella discussione del difensore della società reclamante, più che sul fatto, la maggiore censura è rivolta alla determinazione della sanzione, riferita ad uno specifico settore, individuato sulla base del solo riferimento, da parte del delegato di P.S., degli ospiti del settore da cui partivano i cori, sostanzialmente non smentiti, come appartenenti ad altrettanto specifico settore dello stadio di casa della S.S. Lazio, e, precisamente "la parte bassa" della Curva Nord Centrale; si duole la società ricorrente che "non è possibile che un funzionario della Questura di Milan sia in grado di identificare uno solo dei 4.000 tifosi presenti, attribuendogli la titolarità di un abbonamento o l'acquisto di un biglietto della parte centrale della curva nord dello stadio Olimpico". Il ragionamento è privo di pregio giuridico in fatto e in diritto; è evidente che la dichiarazione del funzionario attinga ad elementi informativi propri di attività di prevenzione che non necessariamente vanno esplicitati in forma compiuta. Inoltre una simile censura avrebbe avuto un senso se ed in quanto la sanzione avesse avuto come destinatari soggetti specifici, laddove la ratio della norma applicata è di colpire i comportamenti della tifoseria ritenuti illeciti e riprorevoli, costituendo il settore individuato un mero elemento di collegamento attuativo della sanzione stessa. In altre parole è sanzionata la tifoseria - e la società nella misura della sua responsabilità alla luce del vigente quadro regolamentare - ed è anzi auspicabile che la società medesima non utilizzi simili argomenti come espediente difensivo in
presenza di condotte inequivocabili, sostanzialmente non contraddette e particolarmente degne di repressione. Tanto più che, vertendosi in tema di responsabilità oggettiva, al massimo avrebbe dovuto essere la reclamante ad assolvere l'onere della prova invertito della riconducibiltà dei cori a diversi soggetti, diversi da quelli presuntivamente individuati.
Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio di Formello (Roma) specificando l’obbligo di disputare una gara priva di spettatori nei settori 47 B e 48 B della Curva Nord, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2bis C.G.S..
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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