F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019 RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MITCHELL DIJKS SEGUITO GARA MILAN/BOLOGNA DEL 6.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MITCHELL DIJKS SEGUITO GARA MILAN/BOLOGNA DEL 6.5.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 225 del 7.05.2019 ha inflitto al calciatore Mitchell Dijks la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per avere al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al Direttore di Gara espressioni   irriguardose”.

Avverso tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 15.5.2019, eccependo che l’espressione utilizzata dal calciatore sarebbe  priva  dei  contenuti irriguardosi ed inoltre che, pur avendo lo stesso pronunciato per due volte l’espressione “sveglia” all’indirizzo del Direttore di Gara, il comportamento tenuto dal calciatore deve essere considerato come “un’unicum  comportamentale”.

La Corte Sportiva di Appello ritiene che il reclamo sia fondato e meriti di essere accolto.

Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mitchell Dijks la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara perché ha ritenuto irriguardosa l’espressione formulata dallo  stesso  al termine della partita.

In realtà l’espressione proferita dal calciatore, non avendo una connotazione offensiva nei confronti del direttore di gara, è da inquadrare come un’espressione di critica, per cui la condotta va qualificata come irrispettosa piuttosto che irriguardosa.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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