F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DEL SIG. VIALI WILLIAM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

RICORSO  DEL  SIG.  VIALI  WILLIAM  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

 

Il signor William Viali, allenatore del Novara Calcio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.131 del 13.12.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e Novara Calcio S.p.A. del 12.12.2018, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive allo stesso “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso r. A.A.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, la conversione della seconda giornata in ammenda il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare egli  ha evidenziato  la  eccessività  della  sanzione rispetto al comportamento posto in essere, affermando di non aver tenuto alcun contegno direttamente offensivo nei confronti della terna arbitrale né di essersi rivolto in maniera minacciosa o aggressiva.

Il ricorso va respinto, anche alla luce dell’art. 19 comma 4 bis del C.G.S. così come modificato con Com. Uff. n. 19/A della F.I.G.C. pubblicato il 7.12.2018, in quanto ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 2 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Poiché la condotta tenuta dal Viali rientra tra quelle sanzionate dalla suddetta norma e non sono da considerarsi valide circostanze attenuanti quelle esposte nel ricorso va confermata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Viali William. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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