F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DEL CALC. DI GREGORIO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

RICORSO  DEL  CALC.  DI  GREGORIO  MICHELE  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL

12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

 

Il calciatore Di Gregorio Michele, tesserato dalla Novara Calcio S.p.A. ha presentato, in data 14.12.2018, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Alessandria/Novara del 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131 /DIV del 13 dicembre 2018) ad esso inflitta perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; aggredito da un calciatore avversario reagiva con atto di violenza nei  suoi confronti.

Il ricorrente, pur riconoscendo l'infrazione, ritiene la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva nei suoi confronti, volendo considerare la propria condotta non violenta ma gravemente antisportiva, determinata dall’aggressione fisica e verbale subita da un avversario.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata anche in virtù dell’assenza di conseguenze lesive a seguito della sua condotta e chiede  confronto  con  precedenti  decisioni  di questa Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Di Gregorio Michele violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Invero, la Corte ha sentito l’arbitro che ha confermato la condotta ascritta al Di Gregorio, circostanziandola ulteriormente.

E’ rimasto, quindi, confermato che il calciatore ha esultato in modo provocatorio nei confronti del pubblico sostenitore della squadra avversaria e, inoltro, che, in reazione alla condotta posta in essere nei suoi confronti dal Prestia, lo spingeva e gli metteva le mani sul viso.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo si deve ritenere congrua.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Gregorio Michele

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it