F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRESTIA GIUSEPPE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRESTIA GIUSEPPE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo

presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

 

La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 ha presentato, in data 14.12.2018, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Prestia Giuseppe, seguito gara Alessandria / Novara del 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/DIV del 13 dicembre 2018) per atto di violenza verso un avversario dopo il termine della gara.

La ricorrente ritiene la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva nei confronti del giocatore Prestia Giuseppe, non potendo qualificare la condotta dello stesso, in base ai fatti descritti nel Referto arbitrale, come condotta violenta.

Chiede pertanto l’annullamento della sanzione comminata o, in subordine, una riduzione della stessa.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Prestia Giuseppe violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata  dal  Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Invero, la Corte ha sentito l’arbitro che ha confermato, circostanziandolo con ulteriori dettagli, che il gesto del Prestia è consistito in una spinta attuata con le mani sul volto di un avversario.

Oltre ovviamente alle frasi ingiuriose proferite nei confronti del calciatore avversario. Ne consegue la congruità della sanzione.

Per questi  motivi  la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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