F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ABDALLAH BASIT SEGUITO GARA PRO PIACENZA/AREZZO DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ABDALLAH BASIT SEGUITO GARA PRO PIACENZA/AREZZO DEL 12.12.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Abdallah Basit.

Tale decisione è stata  assunta perché, durante l’incontro Pro Piacenza/Arezzo disputato  il 12.12.2018, il calciatore Abdallah Basit colpiva volontariamente con un calcio al collo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Arezzo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.12.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 20.12.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia

 

o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.    Arezzo di Arezzo dichiara estinto il procedimento.

Dispone la tassa reclamo.

 

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