F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019) RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. SIMONATO CORDEIRO JULIO CESAR SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

 

RICORSO DEL  S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. SIMONATO CORDEIRO JULIO CESAR SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL

27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

 

Con atto, spedito in data 1.2.2019, la Società S.S.D. Real Rieti ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 599 del 1.2.2019 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Italservice/Real Rieti, disputatasi in data 27.1.2019, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

-        ammenda di € 3.500,00 nei confronti della Società;

-        squalifica fino al 30.4.2019, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Simonato Corderio Julio Cesar.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che entrambi i ricorsi in epigrafe siano infondati e che gli stessi possano, pertanto, essere riuniti.

In via del tutto preliminare, parte ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di campo con riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore Simonato Corderio Julio Cesar, in quanto relativa ad episodi verificatisi all’interno del campo di giuoco durante lo svolgimento della partita.

Al riguardo, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di osservare che “il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta,  per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario” (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione di cui al Com. Uff. n. 9/CSA, Stagione Sportiva 2017/2018).

Orbene, nel caso di specie, la Società ricorrente non ha provato che il proprio calciatore, Simonato Corderio Julio Cesar, non abbia posto in essere la condotta gravemente ingiuriosa rivolta all’indirizzo del Presidente e dei Dirigenti della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D.; al contrario, la Società reclamante ammette che il proprio calciatore si è “reso autore di una condotta sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo”.

Quanto, poi, all’entità della squalifica, questa Corte ritiene che la stessa sia proporzionata rispetto alla gravità della condotta. Al proposito, si osserva che i precedenti invocati dalla Società sono del tutto inconferenti, atteso che, nel caso di specie, il calciatore, Simonato Corderio Julio Cesar ha rivolto gravissime ingiurie nei confronti dei massimi rappresentanti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D., incolpandoli, addirittura, delle decisioni adottate dal Direttore di Gara nei confronti della propria squadra, quasi che il Presidente e i Dirigenti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. avessero voluto, premeditatamente, influenzare il risultato della gara valevole quale Finale della Coppa della Divisione Calcio a 5; una condotta, quest’ultima, la cui particolare gravità non necessita di ulteriori considerazioni.

Passando al motivo di ricorso con il quale la Società reclamante si duole dell’eccessiva entità della sanzione pecuniaria irrogata alla Società ricorrente per il comportamento tenuto dai propri sostenitori e da un proprio Dirigente, questa Corte ritiene che lo stesso sia, del pari, infondato atteso che il comportamento dei sostenitori e del Dirigente della Società S.S.D. Real Rieti giustificano, ampiamente, la sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo; a nulla rileva, peraltro, che il sig. Pietropaoli Roberto, sia stato indicato erroneamente dal Giudice Sportivo come Presidente  della Società atteso che lo stesso ricopre, comunque, una carica dirigenziale all’interno della Società ricorrente di cui risulta anche proprietario (circostanza, quest’ultima, non smentita dalla Società ricorrente)..

Per questi motivi la C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra proposti dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

 

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