F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MOUDOUMBOU DIDIBA JOSS; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLIZZI GIUSEPPE; INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MOUDOUMBOU DIDIBA JOSS;

-        SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLIZZI GIUSEPPE;

INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 ha inflitto le sanzioni:

-        della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Moudoumbou Didiba Joss per avere, a gioco fermo, dapprima rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore della propria squadra e, successivamente, in reazione, colpito quest’ultimo con diversi pugni;

-        Della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Polizzi Giuseppe per  avere, a

gioco fermo, colpito con diversi pugni al volto un proprio compagno di squadra.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Troina ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 7.2.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 15.2.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Troina di Troina (Enna) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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