F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 · 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00

·        1  GARA  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  GRAGNANO/AUDACE  CERIGNOLA  DEL

3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

 

La ASD Citta’ Di Gragnano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 con la quale, in riferimento alla gara di campionato tra ASD Citta’ Di Gragnano e S.S.D. Audace Cerignola del 3.2.2019, ha comminato l’ammenda di € 2.500,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione:

“per avere propri sostenitori

 

-        lanciato una bottiglietta piena di acqua sul terreno di gioco che cadeva a pochi metri dall’Arbitro;

-        al termine della gara lanciato numerosi sputi (22) all’indirizzo degli Ufficiali di gara, alcuni dei quali (5) attingevano l’Arbitro in pieno volto, nonché sulla maglia e i pantaloncini (15), mentre altri colpivano un A.A. alla testa (2);

-        sempre al termine della gara lanciavano una pietra di circa 10 cm all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria che cadeva sul terreno di gioco senza colpire nessuno ”. (RA – R AA).

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la rideterminazione della sanzioni inflitte alla società reclamante nella misura ritenuta di giustizia e, in subordine , una riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ASD Citta’ Di Gragnano ha eccepito il fatto che le sanzioni irrogate sarebbero sproporzionate rispetto alle infrazioni commesse e che nella fattispecie sarebbero applicabili le esimenti e le attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S..

La Corte ritiene sulla base dei referti del Direttore di gara e degli Assistenti Arbitrali che il comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente sia stato particolarmente grave e pertanto che vada confermata la decisione presa dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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