F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/PINETO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00

INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/PINETO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

 

Con ricorso tempestivamente proposto la società A.S.D. Pineto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 con la quale è stata infitta alla suddetta società la sanzione pecuniaria di € 1.200.00 con riferimento alla gara Santarcangelo Calcio S.r.l./Pineto Calcio

A.S.D. del 3.2.2019 della 6° giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie D.

La sanzione è stata irrogata con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, propri interessati rientranti negli spogliatoi, colpito con fragore porte e armadietti, creando una situazione di tensione tra i presenti. Nella stessa circostanza, altri soggetti, non identificati ma chiaramente riconducibili alla società in virtù delle tute sociali indossate, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, protestavano nei confronti degli Ufficiali di gara e degli Organi Federali e uno di tali soggetti tentava di fare ingresso  nello spogliatoio arbitrale”.

Nel  ricorso si è chiesto la riduzione della sanzione che risulta sproporzionata ai fatti accertati. Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene che effettivamente la sanzione irrogata risulta eccessiva rispetto ai fatti riportati e direttamente accertati dall’arbitro.

Ciò che è accaduto nello spogliatoio della società ricorrente non è stato accertato direttamente dall’arbitro che si è limitato a contestare rumore e frastuono.

Lo stesso arbitro ha riconosciuto che non sono risultati danneggiamenti a persone o cose.

Anche la presenza di persone riconducibili alla società ricorrente davanti agli spogliatoi si è concretizzata in una protesta che non risulta ingiuriosa e violenta. Lo stesso arbitro ha dichiarato che il soggetto che aveva manifestato l’intenzione di entrare nello spogliatoio arbitrale si è allontanato immediatamente una volta invitato a farlo.

Naturalmente la protesta rumorosa svoltasi  davanti  allo  spogliatoio  arbitrale  e  posta  in essere da soggetti non autorizzati ad entrare in quei locali, costituisce un illecito disciplinare da sanzionare ma la sanzione inflitta risulta eccessiva e va ridotta da € 1.200,00 a € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pineto Calcio di Pineto (Teramo) ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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