F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 INFLITTA AL CALC. CIMMINO GIOVANNI SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 02.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 06.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  INFLITTA  AL  CALC.  CIMMINO

GIOVANNI SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 02.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo

presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 06.02.2019)

 

 

Con ricorso tempestivamente proposto l’associazione sportiva dilettantistica Cjarlins Muzane, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 52 del 6.2.2019 con il quale è stato sanzionato il calciatore Cimmino Giovanni con la squalifica per quattro giornate  con riferimento alla gara Juniors Cjarlins/Tamai del 2.2.2019.

La motivazione della suindicata squalifica è stata la seguente: “Per aver, in reazione, strattonato un avversario cercando di colpirlo con uno schiaffo senza tuttavia riuscirvi”.

Nel ricorso, pur ammettendo i fatti contestati e descritti nel referto, si chiede una riduzione della squalifica.

Il Collegio, rilevato che l’intenzione di sferrare uno schiaffo non si è concretizzata come riconosciuto dallo stesso referto arbitrale e che il giocatore sanzionato era stato in qualche modo provocato da una condotta antisportiva dall’avversario che lo aveva in precedenza strattonato, ritiene che il gravame possa essere accolto.

Tenendo presente che dagli atti risulta che il Cimmino negli ultimi due anni non è stato mai sanzionato per gioco violento, il Collegio ritiene di ridurre la squalifica da 4 a 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cjarlins Muzane di Carlino (Udine) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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