F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ S.R.L./VASTESE CALCIO 1902 DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ S.R.L./VASTESE CALCIO 1902 DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 86 del 06.02.2019, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F,

F.C. Forlì S.r.l. vs. Vastese Calcio 1902 del 03.02.2019, ha inflitto alla Società F.C. Forlì S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 800,00, con la seguente motivazione: ”Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e gravemente intimidatorie all’indirizzo di un A.A. (R AA).”.

La F.C. Forlì S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione irrogata ritenendola sproporzionata rispetto ai fatti contestati, anche in rapporto all’esiguo numero di spettatori che hanno assistito alla gara ed al fatto che la società non è mai stata sanzionata per episodi analoghi.

Alla riunione del 22.2.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In considerazione del fatto che l’evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente, si tratta quindi di stabilire se la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla società F.C. Forlì

S.r.l. sia adeguata alle espressioni offensive e gravemente intimidatorie rivolte dai sostenitori di detta società all’indirizzo dell’Assistente dell’Arbitro, Sig. Paolo Brodoni, nel corso della gara disputatasi il giorno 03.02.2019.

Questa Corte, considerando gravemente offensive ed  intimidatorie  le  espressioni  rivolte  dai tifosi della società F.C. Forlì S.r.l. all’Assistente dell’Arbitro, ritiene congrua la sanzione come già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, avvertendo la necessità di sanzionare in modo esemplare il comportamento riprovevole dei sostenitori della F.C. Forlì S.r.l..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. di

Forlì.

 Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it