F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CITTA’ DI SESTU C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PETRARCA CALCIO/CITTÀ DI SESTU DEL 01.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019)

RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CITTA’ DI SESTU C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PETRARCA  CALCIO/CITTÀ  DI  SESTU  DEL  01.02.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019)

 

 

Il Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A2, Girone A, Petrarca Calcio a 5 S.r.l. vs. SSD Città di Sestu S.r.l. del 01.02.2019, ha inflitto alla SSD Città di Sestu S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 300,00, con la seguente motivazione: ”Poiché essendo in corso la ripresa televisiva diretta da parte di una emittente nazionale, l’allenatore della società sedeva in panchina senza indossare giacca e cravatta.”.

La SSD Città di Sestu S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione irrogata sostenendo che il Regolamento Media Stagione 2018/2019 dispone, all’art. 1, l’ambito di applicazione alla Serie A (rectius A1) e non alla Serie A2.

Alla riunione del 22.2.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione.

Il ricorso della SSD Città di Sestu S.r.l. è palesemente infondato perché il Regolamento per cui è causa disciplina le modalità operative connesse alla programmazione degli incontri delle partite del campionato di Serie A (A1 e A2) e degli eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque (cfr. art. 1).

Ne consegue che il Regolamento in parola si applica, sia alle gare del Campionato di Serie A1, sia alle gare del Campionato di Serie A2, trattandosi, per di più, di eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Città di Sestu S.r.l. di Sestu (CA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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