F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALLI MICHELE SEGUITO GARA CARONNESE S.S.D. A.R.L./VILLA D’ALME VALBREMBANA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. VILLA D’ALME’ VALBREMBANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VALLI MICHELE SEGUITO GARA CARONNESE S.S.D.

A.R.L./VILLA D’ALME VALBREMBANA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

 

Con reclamo dell’11.12.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D Villa D’Almè Valbrembana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 10.12.2018 (Com. Uff. n. 61) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Valli Michele la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara in quanto “calciatore in panchina espulso per essere uscito dall’area tecnica, protestando nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di mostrare il numero della maglia, nonostante le ripetute richieste da parte dell’Ufficiale di gara. Nell’uscire dal terreno di gioco rivolgeva ripetutamente gesto triviale all’indirizzo dell’Ufficiale di gara”. Il tutto occorso in occasione della gara Caronnese – Villa D’Almè Valbrembana del 8.12.2018, valevole per il Campionato di Serie D, girone B.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando che quest’ultimo avesse indirizzato all’arbitro gesti triviali. Nello specifico, la reclamante sostiene che, alla richiesta di identificazione rivoltagli dall’arbitro, il calciatore Valli Michele aveva dapprima mostrato il numero 9 stampato sui calzoncini e, nuovamente richiesto, aveva mostrato lo stesso numero presente sulla pettorina. Sostiene infine che, all’ennesima richiesta rivoltagli dall’arbitro di mostrare il numero stampato sulla maglia di gioco, mentre si allontanava il calciatore “si chinava leggermente in avanti alzando contemporaneamente sia la pettorina che la giacca della tuta per permettere la visione del numero”. Null’altro.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, in quanto la versione dei fatti che la società tenta di accreditare si pone in netto contrasto con le chiare risultanze del referto arbitrale al quale, come è noto, viene attribuita fede privilegiata.

Riferisce difatti l’arbitro sig. Gianluca Grasso che il calciatore “alla notifica del provvedimento si rifiutava di alzare la casacca per far vedere il proprio numero e alla richiesta dell’Arbitro di esibirlo, Valli si rifiutava mostrando ripetutamente il dito medio nei confronti dell’Arbitro mentre usciva dal terreno di gioco”.

In altri termini, l’arbitro ha riferito, con dovizia di particolari anche circa la scansione temporale che ha contraddistinto l’espulsione, che il gesto triviale non solo gli è stato rivolto, ma che ciò è avvenuto  “ripetutamente”.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, considerata la squalifica per 1 giornata automaticamente conseguente all’espulsione, risulta assolutamente congrua in  relazione all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S..

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Villa D’Almè Valbrembana di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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