F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES PRO SESTO/PONTISOLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018)

 

RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO

NAZIONALE JUNIORES PRO SESTO/PONTISOLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores, SSD Pro Sesto S.r.l. vs. A.C. Ponte S.P. Isola SSD a r.l. del 24.11.2018, ha inflitto alla SSD Pro Sesto S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e di 1 gara da disputarsi a porte chiuse, con la seguente motivazione: ”Per avere propri sostenitori per tutto il secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di Gara. Per avere, inoltre, i suddetti  al  45°  del  secondo  tempo,  dopo  essersi  avvicinati  alla  recinzione,  rivolto  espressioni

 

minacciose ed irriguardose all’Arbitro e ai sostenitori della squadra avversaria. Per avere i suindicati al 38° del secondo tempo rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza ed irriguardose all’indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del C.G.S..”.

La SSD Pro Sesto S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “In via principale: annullare e/o revocare l’ammenda di € 1.000,00 e la sanzione accessoria della disputa di una gara a porte chiuse comminate alla reclamante;  In via subordinata: comunque ridurre le sanzioni irrogate.

La società, sostiene l’insussistenza delle violazioni contestate negando che quanto descritto dal Direttore di Gara nel suo supplemento di rapporto sia realmente accaduto sugli spalti dello Stadio Breda.

Alla riunione del 13.12.2018, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Com’è a tutti ben noto il rapporto redatto dall’Arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti contestati e quindi la valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati viene condotta e considerata da parte del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto.

A parere  di questa Corte il  comportamento tenuto dai tifosi della SSD Pro Sesto S.r.l. nei confronti del Direttore di  Gara e del suo  Assistente deve essere stigmatizzato e sanzionato con fermezza, trattandosi di condotte plurime, reiterate e anche gravi.

Le condotte contestate riguardano epiteti offensivi, irriguardosi e minacciosi rivolti nei confronti dell’Arbitro e del suo Assistente da parte dei sostenitori della società reclamante  ed  inoltre,  nei confronti di quest’ultimo, sono state proferite espressioni anche dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza che integrano la violazione di quanto disposto dall’art. 11 C.G.S..

Tenuto conto della gravità delle azioni descritte dal Direttore di Gara, il Giudice Sportivo ha correttamente determinato ed irrogato le sanzioni non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna circostanza attenuante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto

s.r.l. di Sesto San Giovanni (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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