F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

RICORSO S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE

CERIGNOLA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018, in relazione alla gara del Campionato Serie D, A.C. Nardò vs. S.S.D. Audace Cerignola a r.l. del 08.12.2018, ha inflitto al calciatore Alessio Esposito della S.S.D. Audace Cerignola a r.l. la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: ”Espulso per doppia ammonizione, al rientro negli spogliatoi lanciava una bottiglietta contro una finestra rompendola. La Bottiglia ricadeva all’esterno pur senza colpire alcuno. (R CdC)”.

La S.S.D. Audace Cerignola a r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto: “In via preliminare, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 1 (UNA) gara, stante l’inutilizzabilità dei rapporti de commissari di campo quali mezzi di prova per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e, per conseguenza, la nullità della sanzione accessoria di 2 (DUE gare; in via principale, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 1 (UNA) gara, in virtù dell’errata reale percezione del fatto storico da parte dei commissari di campo e dell’impossibilità di identificare oltre ogni ragionevole dubbio, da parte degli stessi commissari, dell’autore del lancio della bottiglietta; in via subordinata, la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 (TRE) ad 2 (DUE) gara, in virtù dell’assenza di conseguenze refertata dai commissari, dell’assenza di precedenti nel curriculum disciplinare del calciatore e dei precedenti valutati con minore severità dai giudici di categorie professionistiche.”.

La società, sostiene l’insussistenza delle violazioni contestate rilevando l’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo, l’errata percezione del  fatto storico da parte di questi ultimi e l’entità eccessiva della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Alla riunione del 13.12.2018, ha presenziato il segretario della società reclamante il quale si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla società reclamante, le segnalazioni da parte dei Commissari di Campo sono ammesse e possono essere effettuate, nell’ambito delle gare della LND, solo ed esclusivamente per fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema (cfr. art. 35, punto 1.4, C.G.S..

A parere di questa Corte il lancio di una bottiglietta, avvenuto all’interno dello spogliatoio, senza aver procurato danni alle persone, non costituisce, condotta violenta, punibile ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. B).

Ne consegue che i rapporti dei Commissari di Campo, nel caso di specie, non possono essere utilizzati quali mezzi di prova dell’evento in contestazione, come statuito dal citato art. 35, punto 1.4, C.G.S..

Ferme tali assorbenti ragioni d’inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di Campo va, ad abundantiam, rilevato che l’evento per cui è causa è stato comunque sanzionato dal Giudice Sportivo con l’obbligo, a carico della S.S.D. Audace Cerignola a r.l., di provvedere al risarcimento dei danni arrecati allo spogliatoio dell’impianto sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda di parte ricorrente formulata in via preliminare, che prevede la riduzione della squalifica a carico del calciatore Esposito Alessio da 3 ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come  sopra  proposto  dalla  società  S.S.D. Audace Cerignola a r.l. di Cerignola (FG), riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it