F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DEL CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCOLO PIETRO SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/VIRTUS BOLZANO DEL 02.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018)
RICORSO DEL CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCOLO PIETRO SEGUITO GARA CLODIENSE
CHIOGGIA/VIRTUS BOLZANO DEL 02.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff.
n. 58 del 5.12.2018 ha inflitto al calciatore reclamante la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per avere, “a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario rivolgendogli espressione minacciosa”.
Avverso tale provvedimento la Clodiense Chioggia S.r.l. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 10.12.2018, chiedendo la riduzione della squalifica in quanto il calciatore avrebbe tenuto una condotta pacifica e si sarebbe limitato ad allontanare l’avversario, che si era scagliato contro di lui in maniera violenta, senza proferire alcuna espressione minacciosa.
La Corte Sportiva di Appello, sentito l’arbitro in ordine alla dinamica del fatto che aveva determinato l’espulsione del calciatore, ritiene che il ricorso non meriti di essere accolto.
Il direttore di gara, infatti, ha confermato che in occasione dell’episodio che ha determinato l’espulsione del Baccolo, lo stesso ha tenuto una condotta violenta ed ha proferito all’avversario espressioni minacciose.
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Clodiense Chioggia S.S.D. S.r.l. di Venezia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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