F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARDITO ANDREA SEGUITO GARA CARONNESE/SEREGNO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO  DELL’U.S.  1913  SEREGNO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARDITO ANDREA SEGUITO GARA CARONNESE/SEREGNO

DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

 

Con reclamo del 4.2.2019 la USD 1913 Seregno Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 83 del 2019 con la quale – in relazione alla gara contro il Coronnese disputata il 27.1.2019 – veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive a carico dell’allenatore Andrea Ardito.

A sostegno dell’impugnazione il Seregno articolava quattro motivi che possono così, sinteticamente,  essere  riassunti:

a)       L’arbitro avrebbe scambiato persona ed avrebbe punito per contestazioni l’allenatore Ardito mentre sulla panchina si trovavano sia il vice allenatore Trovarelli che il dirigente accompagnatore Fraschini. La contestazione avrebbe dovuto essere riferita al Trovarelli (che per questa ragione si sarebbe poi allontanato dal campo) e non già all’Ardito;

b)      L’arbitro avrebbe poi reiterato lo scambio di persona addebitando all’Ardito le proteste formulate concitatamente all’interno dello spogliatoio che sarebbero riferibili ad altri. Qui non vengono indicati puntualmente i soggetti, asseriti autori delle proteste, ma si parla genericamente di “dirigenti”;

c)       Il referto arbitrale non assumerebbe in questo caso valore di prova privilegiata in quanto ci si troverebbe dinanzi a due elementi che ne inficierebbero la valenza probatoria. Tali elementi sarebbero:

1) lo scambio di persona che legittimerebbe il ricorso a fonti di prova diverse (le immagini); 2) l’aver espresso l’arbitro valutazioni personali usando, ad esempio, l’avverbio “provocatoriamente”;

d)      Vi sarebbe infine sproporzione tra evento e sanzione.

Ciò premesso la reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione, e, in via subordinata, la riduzione.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

La tesi di fondo, sul quale si regge l’intera impalcatura delle doglianze, è che l’arbitro avrebbe determinato l’inflizione della sanzione mediante un referto al cui interno si anniderebbe un evidente scambio di persona. A protestare nei confronti dell’arbitro non sarebbe stato l’allenatore bensì il suo vice, mentre per ciò che concerne le proteste all’interno degli spogliatoi, a  fine  partita, l’ulteriore errore di persona viene indicato senza però aggiungere la individuazione del soggetto che l’arbitro avrebbe, ancora una volta, scambiato per l’allenatore.

Di là dalla credibilità della prospettazione di un doppio e reiterato errore arbitrale, il referto arbitrale parla chiaramente di “plateali ed evidenti contestazioni” con ciò ponendo in particolare rilievo la circostanza che le modalità e le forme delle contestazioni rivolte all’arbitro hanno, nella specie, assunto un carattere di palese e incontrovertibile evidenza che urta frontalmente, sul piano logico, con l’idea di un possibile scambio di persona. In altri termini non è credibile che l’arbitro abbia fatto puntuale riferimento a contestazioni evidenti e plateali senza avere perfettamente identificato chi ne era materialmente l’autore ed abbia solo, per così dire, supposto che le contestazioni fossero riferibili all’Ardito. L’arbitro, peraltro, udito in sede di udienza dalla Corte, ha integralmente confermato il contenuto del rapporto affermando, con assoluta certezza, che l’Ardito era certamente autore di reiterate contestazioni.

Quanto alla valutazione di alcuni atteggiamenti dell’Ardito, definiti nel referto come provocatori, è evidente che non si tratta di arbitraria valutazione arbitrale, bensì della corretta descrizione delle modalità con cui alcune delle contestazioni mosse al suo operato sono state formulate dall’Ardito, in modo che il referto potesse contenere un quadro il più possibile aderente allo effettivo svolgimento dei fatti.

Non vi sono, pertanto ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado che va, pertanto, confermata anche per quanto riguarda la misura della sanzione

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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