F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELLA S.S.D. AXYS ZOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LUPPI GIOVANNI SEGUITO GARA DEL CAMP. JUNIORES NAZIONALEU.19 AXYS ZOLA/CESENA DEL 26.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 30.01.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. AXYS ZOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  LUPPI  GIOVANNI  SEGUITO  GARA  DEL  CAMP.  JUNIORES

NAZIONALEU.19  AXYS   ZOLA/CESENA  DEL  26.01.2019   (Delibera  del   Giudice   Sportivo   presso  il

Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 30.01.2019)

 

 

Con reclamo del 4.2.2019 la SSD Axys Zola impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 30.1.2019 con la quale, in riferimento a quanto accaduto nella gara Axys Zola/Cesena del 26.1.2019, era stata inflitta al calciatore Giovanni Luppi la sanzione della squalifica per 5 gare effettive.

A sostegno del reclamo la società deduce che il referto arbitrale conterrebbe affermazioni assai diverse rispetto alla effettiva dinamica di gioco. In particolare si sostiene che il calciatore Luppi non avrebbe rivolto parole offensive all’arbitro né avrebbe tenuto un comportamento censurabile sotto qualche profilo.

 

Si richiedeva pertanto che “alla luce di questa nuova narrazione” la Corte riformasse la decisione di primo grado.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.

In realtà la reclamante si limita a fornire – come essa precisa nel ricorso – una nuova e diversa narrazione degli eventi in radicale contrasto con il referto arbitrale senza offrire alcuno  specifico elemento di riscontro oggettivo idoneo a scalfire il referto arbitrale, il quale, come è noto, costituisce fonte privilegiata di prova.

In assenza di vizi logici o di gravi contraddizioni il referto arbitrale costituisce, dunque, lo strumento di prova sul quale, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione, rispetto alla quale questa Corte ritiene non vi siano ragioni per discostarsi, anche con riguardo alla misura della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Axys Zola di Zola Pedrosa (Bologna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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