F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. SORRENTO 1945 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GIORNATA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA SORRENTO/SAVOIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. SORRENTO 1945  AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA  DI €  1.500,00  + 1 GIORNATA  DA  DISPUTARSI  A  PORTE  CHIUSE  INFLITTE  SEGUITO  GARA  SORRENTO/SAVOIA  DEL

27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del

30.01.2019)

 

 

La ASD Sorrento 1945 ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, con le quali sono state inflitte alla società appellante le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e della disputa di una gara a porte chiuse.

I provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure sono stati adottati a seguito del comportamento tenuto dai sostenitori della società reclamante, i quali, dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, avevano indirizzato circa una quindicina di sputi a un A.A. che veniva attinto per ben due volte alla testa e sulle spalle.

L’odierna reclamante, attraverso i motivi di gravame chiedeva a questa Corte l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse o, in via subordinata, l’irrogazione delle sanzioni della chiusura del solo settore Tribuna centrale e dell’ammenda ovvero, in alternativa, una congrua riduzione dell’ammenda medesima.

Sostanzialmente, la ricorrente fonda le proprie doglianze principalmente sulla circostanza che il Giudice Sportivo attribuiva erroneamente i comportamenti di cui al capo d’incolpazione ai tesserati della squadra del Sorrento anziché ai suoi tifosi, effettivi autori delle condotte sanzionate.

La C.S.A., letti gli atti, ritiene che le deduzioni difensive della società reclamante non possano trovare accoglimento.

Invero, la circostanza che il primo Giudice abbia utilizzato il termine “tesserati” in luogo di “sostenitori” non assume alcun rilievo ai fini del decidere, in quanto trattasi di un  mero  errore materiale, debitamente rettificato con apposito successivo Comunicato Ufficiale.

Quanto, poi, alle sanzioni irrogate, che la reclamante chiede di annullare, sostituire ovvero ridurre, le stesse appaiono congrue in relazione ai gravi e deprecabili comportamenti posti in essere dalla tifoseria sorrentina all’indirizzo di un Ufficiale di gara, e ciò anche in considerazione della recidiva specifica reiterata e della diffida comminata alla società con i CCUU nn. 54 e 64.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sorrento 1945 di Sorrento (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

 

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