F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.3.2019 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO  DELL’U.S.   GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’INIBIZIONE  FINO  AL   6.3.2019 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera

del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

 

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al sig. Vetrini Filippo, Direttore Generale della U.S.D. Gavorrano, la

 

sanzione dell’inibizione fino al 6.3.2019 poiché “fatto indebito ingresso sul terreno di gioco per circa 40 metri, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni ingiuriose ed intimidatorie. Allontanato da propri calciatori, reiterava la condotta inseguendo l’Arbitro per circa 15 metri rendendo necessario l’intervento di altri tesserati per favorirne l’uscita dal recinto di gioco. In seguito sostava indebitamente nei pressi degli spogliatoi ritardando la ripresa del gioco”.

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S., eccependo l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e chiedendo, per l’effetto, la riduzione della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell’incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^ giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, ‘reo’, a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara di Campionato una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all’art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l’incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare senz’altro irrilevante ai fini del decidere, nonché capziosa alla luce degli obblighi testé richiamati.

Tanto premesso si osserva che i commi 1 e 2 dell’art. 19 C.G.S. prendono in considerazione le sanzioni irrogabili ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

In particolare il comma 1 prevede alla lettera h) la sanzione dell’inibizione temporanea  a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.

L’applicazione di tale sanzione comporta: il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’àmbito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in àmbito UEFA E FIFA; il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

L’art. 19, comma 3, C.G.S., precisa che l’inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo restando il potere degli organi di giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo e di particolare gravità dei fatti commessi, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla reclamante nell’interesse del sig. Vetrini Filippo, riducendo di una settimana la squalifica.

Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente  in  atti,  il  sig.  Vetrini,  al  46’  del  secondo tempo regolamentare, a seguito di una decisione non condivisa assunta dal Direttore di gara, ha abbandonato l’area tecnica di pertinenza per avvicinarsi faccia a faccia all’arbitro urlandogli con veemenza espressioni quali “arbitro sei un c…..; non ci hai capito un c…..; sei un pezzo di m….., io non ti faccio arbitrare più; v…… b……”.

Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del sig. Vetrini delle disposizioni dell’ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della inibizione fino al 28.2.2019.

La Corte, condividendo in parte le deduzioni offerte dalla società reclamante, dà atto che il Vetrini, che è comparso dinanzi a questa Corte ed ha dichiarato di non essere in condizioni fisiche tali da rincorrere l’arbitro per 15 metri, dopo l’ingiustificato sfogo rivolto al Direttore di gara, ha comunque deciso di allontanarsi volontariamente.

 

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it