F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019 RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CACITTI MARCO REMIGIO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

RICORSO  DELL’U.S.  GAVORRANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CACITTI MARCO REMIGIO SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO

DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al sig. Cacitti Marco Remigio, allenatore della U.S.D. Gavorrano, “per avere, al termine della gara, dopo essersi posto faccia a faccia con il Direttore di gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo del medesimo”;

Avverso tale decisione la U.S. Gavorrano ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riduzione della sanzione a questi inflitta da 3 giornate di squalifica al “presofferto” o, in subordine, a 2 giornate di squalifica, eccependo l’errata interpretazione dei fatti e comunque l’eccessiva gravosità della stessa.

Il reclamo proposto dalla U.S. Gavorrano deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La questione concerne la qualificazione delle condotte poste in essere da dirigenti e tesserati vari della società U.S.D. Gavorrano in occasione dell’incontro calcistico Gavorrano/Tuttocuoio del 27.01.2019, valevole per la 5^ giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, conclusosi con il punteggio di 1-0 in favore della squadra ospite.

Più nello specifico trattasi di comportamenti scorretti posti ai danni del Direttore di gara, sig. Igor Yuri Paolucci della Sez. di Lanciano, ‘reo’, a parere della reclamante, di aver adottato nel corso della predetta gara una serie di decisioni discutibili e sfavorevoli alla stessa.

In via preliminare è dovere di questa Corte richiamare la società reclamante al rispetto dei principi di cui all’art. 1 bis. C.G.S., e, più in generale, al rispetto della classe arbitrale che, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in una posizione di terzietà e di assoluta imparzialità.

In questo senso le società sportive devono essere da esempio per i propri tesserati e per i propri sostenitori, respingendo e contrastando ogni comportamento in grado di tradursi, anche solo astrattamente, in atti di efferata ed ingiustificata violenza, e comunque idonei a creare un clima di ostilità nei confronti di chi è chiamato a dirigere l’incontro calcistico.

Sicché la documentazione prodotta dalla società reclamante appare senz’altro irrilevante ai fini del decidere, nonché capziosa alla luce degli obblighi testé richiamati.

Tanto premesso si osserva che il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Alle medesime sanzioni soggiacciono altresì allenatori e membri dello staff tecnico.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (5 giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di 8 giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di dover respingere il reclamo proposto dalla U.S.D. Gavorrano nell’interesse del sig. Marco Remigio Cacitti.

 

Il Giudice Sportivo, qualificando la condotta posta in essere dal sig. Cacitti come “violenta” alla luce del dato normativo, a ragione, ha irrogato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale sanzione è certamente equa e proporzionale poiché commisurata alla gravità della violazione commessa dal tesserato.

Il sig. Cacitti, infatti, ha posto in essere nei confronti del Direttore di gara una vera e propria aggressione verbale rivolgendogli, faccia a faccia, le seguenti espressioni “arbitro non hai capito un cazzo; spero che non arbitrerai più una partita in vita tua; sei un pezzente; vaffanculo”, il cui tenore non può certamente mitigato alla luce del contesto e del particolare momento di concitazione, come invece dedotto dalla reclamante. Per lo stesso motivo tale condotta non può neppure essere qualificata in senso più favorevole alla reclamante come meramente ingiuriosa e irriguardosa.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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