F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGANO COSIMO SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019) RICORSO DELL’A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RICORSO  DELL’A.C.  LOCRI  1909  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  4  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGANO COSIMO SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL

10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

RICORSO DELL’A.C. LOCRI 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA

SEGUITO GARA ROTONDA CALCIO/LOCRI DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

Con un unico ricorso l’A.C. Locri 1909, in persona del suo legale rappresentante ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019 relative alla gara Rotonda Calcio/A.C. Locri 1909 del 10.2.2019 con le quali si è disposta la squalifica per 4 giornate al calciatore della squadra ricorrente Pagano Cosimo e si è inflitta la ammenda di € 800,00 alla società.

 

Stante la connessione soggettiva e oggettiva il ricorso cumulativo è ammissibile e le impugnative vanno esaminate congiuntamente.

Per quanto riguarda la squalifica del calciatore Pagano Cosimo dal referto dell’arbitro si legge: “al 35° del secondo tempo Pagano Cosimo (è stato espulso) perché interrompeva con un fallo di mano una chiara e netta occasione da rete. Lo stesso calciatore, uscendo dal terreno di giuoco, mi rivolgeva testuali parole “sei un figlio di p….., c……”. E contestualmente tirava calci contro la recinzione e solo grazie all’intervento della Forza Pubblica si è evitato un suo rientro sul terreno di giuoco”.

La società ricorrente ha contestato la congruità della sanzione inflitta pur riconoscendo la colpevolezza del calciatore .

A sostegno del gravame ha precisato le seguenti circostanze di fatto: 1) la gara è stata disputata in campo neutro a Castelluccio Inferiore; 2) sugli spalti erano presenti pochissime persone;

3) la distanza tra il terreno di giuoco e gli spogliatoi è di pochi metri; 4) la Forza Pubblica ha stazionato sempre davanti agli spogliatoi; 5) la partita era importantissima per la salvezza e si è svolta in modo sostanzialmente corretto; 6) non ci sono stati incidenti di sorta; 7) nel giro di pochi minuti la situazione del risultato che vedeva il Locri in vantaggio si è ribaltata per la concessione di due calci di rigore; 8) l’episodio contestato attiene proprio alla concessione del secondo rigore causato dal giocatore Pagano sulla base di una decisione arbitrale molto contestata; 9) che il comportamento del calciatore è durato pochi secondi ed è stato determinato dalla concitazione del momento.

Il ricorso in parte qua è fondato.

I fatti sono stati sostanzialmente confermati dal ricorrente con l’unica eccezione relativa al ruolo delle forze di polizia che secondo il referto arbitrale hanno impedito al giocatore di rientrare in campo mentre secondo il ricorrente si sono limitati a prendere atto del fattivo intervento dei dirigenti che hanno condotto il calciatore negli spogliatoi.

I fatti contestati sono certamente gravi ciò nonostante il Collegio ritiene che la sanzione irrogata (4 giornate di squalifica) possa essere ridotta a 3 giornate di squalifica tenendo presente la circostanza che il calciatore non è recidivo e non risultano precedenti disciplinari relativi ad atteggiamenti offensivi nei confronti della terra arbitrale.

Per quanto riguarda l’ammenda alla società di € 800,00 dal referto dell’assistente si legge: “terminata la gara arrivano nella zona di ingresso degli spogliatoi, dove sostano per completare il controllo sul rientro delle due squadre. Qui un sostenitore non identificato appartenente alla società Locri 1909, pronunciava le seguenti parole rivolgendosi al sottoscritto “siete una vergogna, p…. D.., vergogna” e colpiva con un calcio una panca di legno distante circa un metro e mezzo dalla mia persona, con rabbia. La mia sicurezza veniva garantita dalla presenza di almeno quattro carabinieri li presenti che assistevano a quanto riportato”.

La sanzione inflitta di € 800,00 è stata motivata dal Giudice sportivo nel seguente modo: “per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni offensive e blasfeme allo indirizzo della Terna arbitrale. Nella circostanza colpiva con un calcio una panca di legno”.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo va rilevato che la società non ha contestato che la persona in questione sia riconducibile alla Locri 1909 né la mancata identificazione da parte dell’assistente può avere rilievo in quanto la società aveva l’onere di vigilare che nessuno dei suoi sostenitori potessero rivolgersi alla Terna arbitrale con le suddette espressioni.

Quanto al contenuto delle frasi non può esservi dubbio che sono state “offensive e blasfeme” e la circostanza risulta aggravata dal contesto in cui sono state pronunciate (contestualmente alla loro pronuncia è stato sferrato un calcio a una panca di legno).

Tutto ciò premesso la sanzione va confermata.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.C. Locri 1909 di Locri (Reggio Calabria), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara al calciatore Pagano Cosimo e dispone restituirsi la tassa reclamo.

Respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.C. Locri di Locri (Reggio Calabria) in merito all’ammenda di € 800,00 e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it