F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA SEGUITO GARA MANTOVA/VILLA D’ALMÈ VALBREMBANA DEL 17.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

RICORSO  DEL  MANTOVA  1911  S.S.D.  A.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  DI  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA SEGUITO GARA MANTOVA/VILLA

D’ALMÈ VALBREMBANA DEL 17.2.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff.

n. 100 del 20.02.2019, ha inflitto al calciatore Ferrari Nicola la squalifica di 3 giornate effettive di gara per avere lo stesso: “colpito un calciatore avversario con una gomitata violenta alla testa al di fuori del contesto di gioco, si rendeva necessario l’intervento dei sanitari”.

Avverso tale provvedimento la Mantova 1911 Societa’ Sportiva Dilettantistica S.r.l. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, deducendo che il calciatore avrebbe colpito l’avversario con un gesto del tutto involontario.

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2019 la Corte Sportiva di Appello ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.

Dalla lettura del rapporto arbitrale risulta che il calciatore ha colpito l’avversario con  una gomitata alla testa “in maniera violenta e senza contesa del pallone”.

La descrizione puntuale della dinamica del gesto esclude la dedotta involontarietà. Il fatto poi che si sia reso anche necessario l’intervento dei sanitari dimostra la violenza con cui il colpo è stato sferrato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Mantova 1911

S.S.D. A.r.l. di Mantova

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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