F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TRASTEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORUSSO DAVIDE SEGUITO GARA TRASTEVERE/TORRES DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. TRASTEVERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORUSSO DAVIDE SEGUITO GARA TRASTEVERE/TORRES DEL 17.02.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

 

 

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Trastevere Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 100 del 20.02.2019, con il quale, in relazione alla gara Trastevere Calcio/Torres, veniva inflitta la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Lo Russo Davide “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al torace provocandogli intensa sensazione dolorifica”.

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore ingiusta e comunque eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che il Lo Russo, in occasione del fatto che ha determinato la sua espulsione, si sarebbe limitato a tenere un comportamento difensivo e non avrebbe avuto alcuna responsabilità nel contatto che avrebbe provocato la caduta del calciatore avversario.

Sentito l’A.A. che nel corso della gara aveva segnalato all’arbitro l’azione del Lo Russo, lo stesso ha confermato che il Lo Russo ha colpito con una testata all’altezza del torace il calciatore avversario.

All’esito della conferma fornita da parte dell’A.A., la Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al  contrario,  dagli  stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l’ipotesi di cui all’art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente arbitrale, respinge il ricorso  come  sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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