F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.05.2019 INFLITTA AL SIG. CUVATO UMBERTO SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.05.2019 INFLITTA AL SIG. CUVATO UMBERTO SEGUITO  GARA CITTÀ  DI GELA A.R.L./ROTONDA

CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.1.2019, ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 16.5.2019, al sig. Cuvato Umberto.

Come risulta dal referto arbitrale il sig. Cuvato Umberto, veniva allontanato dal campo per condotta violenta.

La Società Gela Calcio A.R.L. con nota del 22.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Gela A.R.L.dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con nota n. 17076 del 21.2.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        eccessiva onerosità della sanzione, rispetto alla condotta posta in essere;

-        il comportamento del sig. Cuvato Umberto non è considerabile violento;

-        il sig. Cuvato ha immediatamente lasciato il terreno di gioco e mentre si allontanava, per errore ha sfiorato l’assistente.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione secondo i fatti rappresentati nel reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l’arbitro.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare, chiedendo la riduzione della inibizione inflitta.

In sostanza, il dirigente Cuvato ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti  dell’assistente  dell’arbitro.

In particolare, alla richiesta dell’assistente di segnalare i minuti di recupero, lo stesso rispondeva testualmente: “non ti segnalo nemmeno una m…., c….., e col fare minaccioso si dirigeva verso l’assistente”. Inoltre, mentre andava via, spingeva l’assistente con una mano e profferiva: “siete  vergognosi,c….”.

Tuttavia, considerato complessivamente la vicenda, la sanzione appare eccessiva, per cui l’inibizione viene ridotta dal 16.5 al 30.4.2019.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta), riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30.4.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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