F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019 RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L ./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)
RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOWE MOUSA BALLA SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA
A.R.L ./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 20.1.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, al calciatore Sowe Mousa Balla.
Come risulta dal referto arbitrale il Sowe Mousa Balla, veniva espulso per condotta violenta, con pallone non a distanza di gioco.
La Società Gela Calcio A.R.L. con nota del 22.1.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Gela A.R.L. dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 17076 del 21.2.2019.
Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi: - eccessiva onerosità della sanzione, rispetto alla condotta posta in essere;
- il comportamento del calciatore non può essere considerato un atto violento;
- il calciatore è stato destinatario per tutta la gara di invettive, in dipendenza delle quali si è verificato l'episodio in esame.
La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate effettive di gara. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l'arbitro.
Tra l'altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione diversa, chiedendo la derubricazione da gesto violento a reciproche scorrettezze, con riduzione sul piano disciplinare.
ln sostanza, il calciatore ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, in assenza del pallone a distanza di gioco. La circostanza concernente le invettive ricevute, non legittima una risposta violenta, consistita nel mettere le mani sul volto dell’avversario e spingerlo a terra.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela Calcio A.r.l. di Gela (Caltanissetta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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