F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 125/CSA del 12 Aprile 2019 RICORSO DEL CALC. VITTIGLIO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/CALCIO BRA DEL 27.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

RICORSO DEL CALC. VITTIGLIO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  SAVONA/CALCIO  BRA  DEL  27.03.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.03.2019)

 

Il calciatore Vittiglio Marco, tesserato nella S.S.D Savona F.B.C. a r.l., ha presentato, in data 8.4.2019, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Savona/Calcio BRA del 27.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.3.2019) per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario, riverso a terra per un fallo subito, con un calcio al volto, provocando sensazione dolorifica. Sanzione così determinata anche in considerazione della circostanza di diminuita possibilità di difendersi del calciatore colpito, nonché della obiettiva idoneità ad arrecare grandissimi danni fisici al medesimo.

Il ricorrente contesta la predetta decisione del Giudice Sportivo e quanto riportato nel referto del Direttore di Gara descrivendo i fatti con dinamica diversa rispetto a quella riportata nel referto stesso.

Ritiene infine, il ricorrente, la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva e sperequata rispetto a precedenti decisioni di questa Corte verso fatti analoghi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Vittiglio Marco violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vittiglio Marco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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