F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 125/CSA del 12 Aprile 2019 RICORSO DEL CALC. GIOVANNI RICCIARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/R.C. CESENA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

RICORSO DEL CALC. GIOVANNI RICCIARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/R.C. CESENA DEL

31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

 

Il calciatore Ricciardo Giovanni, tesserato dell’A.S.D. R.C. Cesena, ha presentato, in data 10.4.2019, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Città di Campobasso/R.C. Cesena del 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 3.4.2019) per avere a gioco fermo colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

Il ricorrente, nel descrivere la dinamica dei fatti, pur riconoscendo di aver avuto un comportamento censurabile e sanzionabile, contesta l’eccessività della sanzione ad esso inflitta, classificando lo stesso comportamento solamente “antisportivo”.

A sostegno di ciò, richiama precedenti decisioni di questa Corte verso fatti analoghi.

 

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Ricciardo Giovanni violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ricciardo Giovanni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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