F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 125/CSA del 12 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 TRENTO/CARAVAGGIO DEL 06.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 del 08.04.2019)

RICORSO  DELL’A.C.  TRENTO  S.C.S.D.  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO  D’URGENZA  AVVERSO DECISIONI  MERITO  GARA  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  TRENTO/CARAVAGGIO  DEL  06.04.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 del 08.04.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 dell’8.4.2019, seguito reclamo proposto dall’A.C. Trento per irregolarità della gara Campionato Juniores Under 19 Trento/Caravaggio disputata il 6.4.2019, convalidava il risultato conseguito sul campo.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Trento S.C.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 9.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società A.C. Trensto S.C.S.D. di Trento, dichiara estinto il procedimento.  Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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