F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 125/CSA del 12 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA CALCIO 1935 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMELIO CIRO SEGUITO GARA ROCCELLA/TROINA DEL 31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  CALCIO  1935  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMELIO CIRO SEGUITO GARA ROCCELLA/TROINA DEL

31.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

 

La ASD Roccella Calcio 1935 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 03.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Roccella Calcio e Troina del 31.3.2019, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Amelio Ciro “per avere colpito da tergo un calciatore avversario con un pugno alla nuca facendolo cadere a terra”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che si è trattato di un  fallo  commesso  in un’azione in svolgimento e non già a giuoco fermo privo di qualunque intento lesivo dell’incolumità del calciatore avversario che non subiva alcuna conseguenza fisica e poteva tranquillamente continuare la gara. Pertanto la stessa ha affermato che trattasi di comportamento scorretto e/o antisportivo e non di atto di violenza. Inoltre la ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali a supporto della sua richiesta di riduzione della sanzione.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento del sig. Amelio Ciro, sentito l’Arbitro della gara, si è confermato come comportamento tenuto al di fuori della dinamica del giuoco e, in quanto tale, da configurarsi come atto violento.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso  come sopra  proposto dalla società A.S.D. Roccella Calcio 1935 di Roccella Ionica (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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