F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 142/CSA del 10 Maggio 2019 RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CAGLIARI DEL 14.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2018)

RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA

AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CAGLIARI DEL 14.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, al 33° del secondo tempo, dell’incontro Torino/Cagliari disputato il 14.4.2019, il Mazzarri, “contestava platealmente una decisione arbitrale rivolgendosi verso la propria tribuna assumendo un atteggiamento provocatorio e anche  intimidatorio  all’uscita  del recinto di gioco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo”.

Avverso tale provvedimento il signor Mazzarri Walter ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 18.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 3.5.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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