F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 142/CSA del 10 Maggio 2019 RICORSO A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEPE ALFONSO SEGUITO GARA PINETO CALCIO/SAMMAURESE DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

 

RICORSO  A.S.D.  PINETO  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  7  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEPE ALFONSO SEGUITO GARA PINETO CALCIO/SAMMAURESE

DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

 

La ASD Pineto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com Uff. n. 135 del 29.4.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Pineto Calcio e Sammaurese del 28.4.2019, ha comminato al calciatore Alfonso Pepe la squalifica per 7 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare,

 

afferrava per un polso il Direttore di gara e lo trascinava per qualche metro verso di se, mentre gli rivolgeva espressioni irriguardose ”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica nella misura di due giornate o nella minor misura ritenuta di giustizia la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la infondatezza dei fatti contestati in quanto il calciatore Pepe avrebbe soltanto sfiorato con il piede sinistro l’avversario rimasto a terra senza che il suo comportamento potesse in alcun modo configurarsi come violento.

Inoltre il calciatore Pepe non avrebbe mai trascinato per qualche metro verso di sé il Direttore di gara e la sua condotta andrebbe valutata soltanto come condotta irriguardosa.

La Corte, in considerazione delle asserzioni contenute nel ricorso in ordine all’accaduto, ha ritenuto di sentire il Direttore di gara per una puntuale ricostruzione degli eventi.

Dal colloquio con lo stesso è emerso che l’atto compiuto dal calciatore nei suoi confronti non era violento ma soltanto dimostrativo di ciò che era occorso.

La sanzione nei confronti del predetto calciatore va pertanto rideterminata in quattro giornate in considerazione del comportamento tenuto nei confronti del calciaore avversario e del Direttore di gara alla luce delle precisazioni fornite da quest’ultimo.

Il ricorso va parzialmente accolto rideterminando la sanzione nella squalifica per quattro giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Pineto Calcio di Pineto (Teramo) e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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