F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 164/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. MASCALUCIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2019 INFLITTA AL CALC. SALPIETRO ANGELO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)
RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. MASCALUCIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.10.2019 INFLITTA AL CALC. SALPIETRO ANGELO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5
UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)
Con ricorso del 17.3.2019 la SSD a.r.l. Mascalucia C5 proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2019 inflitta al calciatore Salpietro Angelo a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 tra Assoporto Melilli/Mascalucia C5 del 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019).
A sostegno dell’impugnazione deduceva che il Salpietro aveva agito per difendere sé stesso da un attacco di parte avversaria. In particolare nell’atto si fa riferimento alla circostanza che tesserati e sostenitori dell’Assoporto Melilli avevano aperto una sorta di “caccia all’uomo” nei confronti dei tesserati del Mascalucia (ed in particolare del dirigente Rapisarda Antonino) e che dallo stesso referto arbitrale si indicava l’atteggiamento tenuto dal Salpietro come di reazione ad una aggressione
Chiedeva, pertanto, che la squalifica fosse annullata o, in via subordinata, fosse ridotta.
Osserva la Corte che il comportamento del Salpietro appare oggettivamente grave essendosi tradotto in una serie di pugni sferrati violentemente all’avversario. Si tratta pertanto di un comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva il quale non può che trovare nell’ordinamento la dovuta sanzione. Ritiene tuttavia la Corte che la circostanza che il giocatore in questione sia stato, a sua volta, aggredito, nell’ambito di una competizione che in quel momento sembrava sfuggita di mano agli stessi dirigenti delle due squadre (che – come riferisce l’arbitro- solo dopo cinque minuti di “zuffa” riuscivano a placare tifosi e tesserati) meriti di essere valutata con riguardo alla misura della sanzione inflitta mediante una sua riduzione.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Mascalucia C5 di Mascalucia (Catania) riduce la sanzione della squalifica fino al 30.6.2019.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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