F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA 4. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CROCE ANTONIO SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

4.       RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CROCE ANTONIO SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C.

1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

 

In data 30 Aprile 2019 la società Taranto FC 1927 S.r.l. propone ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate del calciatore Croce Antonio, inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale come da Com. Uff. n. 131 del 19 aprile 2019, per fatti relativi alla gara Picerno/Taranto del 18 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, 2018/2019, GIRONE H.

Il calciatore in primo grado veniva squalificato «per avere, al termine del primo tempo, in reazione ad un’aggressione subita da alcuni compagni di squadra da un addetto alla sicurezza, tentato di colpire quest’ultimo con 3 pugni senza tuttavia riuscirvi».

Nello specifico il Taranto sostiene la sproporzione della sanzione della squalifica comminata ai danni del sig. Croce in ragione dei gravi accadimenti verificatisi durante la gara in questione. Nello specifico la reclamante afferma che durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo alcuni individui

 

riconducibili agli stewards della società di casa sferravano una violenta aggressione verso i calciatori della compagine ospite, tra i quali Ciro Favetta, Stefano Manzo e Antonio Croce, che riportavano traumi contusivi ed escoriazioni su molteplici parti del corpo, tanto da essere costretti a ricorrere prontamente alle cure ospedaliere, con conseguente impossibilità per gli stessi di  proseguire  la disputa dell’incontro eccezion fatta per il calciatore Croce, il quale era stato espulso dal direttore di gara in seguito alla rissa. Più precisamente, diversi giocatori della formazione ospite venivano aggrediti all’interno del campo da uno steward che colpiva con una cazzottiera/tirapugni in più parti del corpo i tre tesserati ionici. A questi ultimi, condotti in ospedale, venivano diagnosticati, come  da  referti allegati, traumi con prognosi di giorni 10 per il signor Favetta, di giorni 10 per il signor Manzo e di giorni 6 per il signor Croce.

A suffragio delle ricostruzioni ci si richiama al supplemento di rapporto dell’arbitro il quale riferisce che al momento del rientro negli spogliatoi per l’intervallo notava in particolare un addetto  alla sicurezza che con tirapugni in ferro colpiva un giocatore  del  Taranto  non  però  identificato.  Da  tale azione scaturiva tensione sedata soltanto con l’intervento dei Carabinieri. Successivamente, tutta  la squadra del Taranto comunicava al direttore di gara la volontà di non rientrare sul terreno di gioco per disputare il secondo  tempo  dell’incontro,  sentendo  pregiudicata  la  propria  incolumità.  Soltanto  dopo un confronto tra i capitani e allenatori di entrambe le società  alla  presenza  della  terna  arbitrale,  il Taranto decideva di prendere parte al secondo tempo. Tutto ciò ha comportato inevitabile ritardo dell’inizio della seconda frazione di gara. Prima di riprendere la gara veniva comunicata sempre all’arbitro la sostituzione dei giocatori Manzo e Favetta per permettere loro di essere trasportati al più vicino ospedale per le cure del caso.

All’attenzione di questa Corte è portato anche il resoconto del commissario di campo, signor Franco Basile, il quale riferisce che alla fine del primo tempo notava un alterco verbale tra gli allenatori delle squadre, quindi si poneva alle loro spalle al fine di poter controllare cosa stesse accadendo. Durante il tragitto, lo scrivente rilevava un nuovo movimento di persone nell’area antistante gli spogliatoi, quindi si dirigeva velocemente sul posto. Nello specifico afferma: «vedevo uno Steward sferrare colpi a dei calciatori del Taranto dei quali non riuscivo a prendere il numero di maglia a causa della ressa che si era creata. Notavo nettamente il calciatore del Taranto con la maglia numero 86 che interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo steward, senza peraltro colpirlo. Appena dopo, il predetto calciatore con la maglia numero 86 trovava rifugio presso lo spogliatoio senza più uscire». Nel frattempo, riferisce ancora il commissario, «un altro steward bloccava il collega e lo trascinava via dal luogo mentre all’imbocco degli spogliatoi nasceva un parapiglia verbale tra appartenenti alle due società, mentre l’arbitro unitamente agli assistenti, al sottoscritto e ai Carabinieri intervenuti riuscivano non senza fatica a far entrare tutti nel proprio spogliatoio. In questo frangente il direttore di gara mi comunicava che avrebbe espulso il dirigente accompagnatore del Picerno, signor Calabrese Maurizio, per proteste nei suoi confronti e il calciatore del Taranto con il numero 86 per avere reagito nei confronti dello steward».

In conclusione, la reclamante alla luce delle circostanze esposte chiede che vengano riconosciute le ragioni enunciate in narrativa, e che, in riforma della gravata delibera, sia ridotta da tre a una giornata di squalifica la sanzione comminata al calciatore Croce, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

In ragione della gravità degli eventi descritti, questa Corte, pur ritenendo corretta la qualificazione di condotta violenta attribuita dal giudice sportivo in primo  grado  al  comportamento  tenuto  dal  Croce, rileva che questa debba essere contestualizzata in virtù del  fatto che,  come  chiaramente  spiegato  nei referti degli ufficiali gara, il calciatore in questione «interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo steward, senza peraltro colpirlo». Sì che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, C.G.S., va dunque riconosciuta l’attenuante della provocazione ricevuta, che ha determinato la reazione del giocatore del Taranto (in questa prospettiva, cfr. Corte giust. fed., in Com. uff., 27 marzo 2012,  n. 200/CGF).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. di Taranto riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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