F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112/CFA DEL 08/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI MIRENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETÀ ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018) La società ASD Roggiano 1973 ha ricorso avverso il proscioglimento dei Sigg. Mirengo Domenico, Linza Domenico, Garofalo Gianluca e delle ASD Olympictorre e USD Parenti a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 6182/13 pfi 17/18 CS/gb del 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.3.2018).
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ROGGIANO 1973 AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI MIRENGO DOMENICO, LINZA DOMENICO, GAROFALO GIANLUCA E DELLE SOCIETÀ ASD OLYMPICTORRE E USD PARENTI SEGUITO DEFERIMENTO – NOTA N. 6182/13 PFI 17/18 CS/GB DEL 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018)
La società ASD Roggiano 1973 ha ricorso avverso il proscioglimento dei Sigg. Mirengo Domenico, Linza Domenico, Garofalo Gianluca e delle ASD Olympictorre e USD Parenti a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 6182/13 pfi 17/18 CS/gb del 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 21.3.2018).
Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 18.1.2018, è diretto, in riforma della decisione di primo grado, previa declaratoria dell’illecito commesso dalla ASD Olympictorre e dalla USD Parenti, alla conferma delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti di tutti i deferiti per i quali erano state proposte le seguenti sanzioni: Sig. Mirengo Domenico, allenatore della ASD Olympictorre, quattro anni di squalifica; Sig. Linza Domenico, Presidente della ASD Olympictorre, anni quattro di inibizione; Sig. Garofalo Gianluca, Dirigente della USD Parenti, due anni di inibizione; ASD Olympictorre, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda; USD Parenti, nove punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso ed € 600,00 di ammenda. Per effetto della richiesta conferma delle sanzioni proposte dalla Procura Federale, la Società reclamante ha chiesto altresì la revoca del titolo di campione provinciale “allievi” per il 2016/2017 alla USD Parenti con assegnazione del titolo stesso all’ASD Roggiano 1973 che si era classificata al secondo posto nel medesimo campionato. Il ricorso è articolato su quattro motivi il primo dei quali sulla ragionevole certezza della colpevolezza, il secondo sui lavori di manutenzione all’impianto sportivo di Scalea, il terzo relativo alla sconfitta della ASD Roggiano 1973 nello scontro diretto con la USD Parenti e il quarto sul presunto accordo tra la ASD Olympictorre e la USD Parenti.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo è inammissibile perché presentato tardivamente. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il ricorso è stato presentato il 29.3.2018 cioè oltre il termine perentorio di giorni sette dalla pubblicazione della decisione del Giudice di primo grado nel Com. Uff. n. 140 avvenuta in data 21.3.2018.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività della sua presentazione. L’inammissibilità del reclamo comporta non solo la conferma della decisione del Giudice di primo grado.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Roggiano 1973 di Roggiano Gravina (CS).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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