F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL CALC. TOMASELLO LORIS (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD POL. MAGICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018)

RICORSO DEL CALC. TOMASELLO LORIS (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD POL. MAGICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018)

1. Il signor Loris Tomasello proponeva ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.05.2018), con la quale era stata comminata la sanzione della squalifica per anni 5 con l’esclusione  dalla  permanenza  in qualsiasi rango o categoria della FIGC per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. avendo partecipato, insieme ad altri, all’aggressione ai danni dell’arbitro Pierpaolo Longo, al termine della gara di play off, categoria allievi regionali San Pio X/Katane Soccer, disputatasi a Catania il 23.4.2017.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente poneva la contraddittorietà tra le due dichiarazioni rilasciate dall’arbitro Longo. Nella prima dichiarazione, resa dal signor Longo nell’immediatezza dei fatti, il medesimo aveva dichiarato che dei tre aggressori, uno aveva circa trent’anni, il secondo era più anziano del primo ed il terzo aveva capelli biondi corti e una “barbetta”; nella seconda dichiarazione, resa il 26.10.2017, il medesimo riferiva che il presidente della delegazione provinciale FIGC di Catania aveva chiamato il di lui padre Cirino Longo per dirgli che il signor Orazio Ursino, dirigente della San Pio X, aveva riconosciuto uno degli aggressori, identificandolo con il signor Tommasello. A quel punto, il Longo aveva ricercato sul social network Facebook le fotografie del Tommasello e lo aveva così identificato come uno degli aggressori.

Ad avviso del ricorrente non solo tale seconda dichiarazione era in contrasto con la prima (avendo il Tomasello, all’epoca dei fatti, solo 16 anni) ma era, altresì frutto di un errore indotto dalla dirigenza della San Pio X, finalizzato ad evitare responsabilità per i propri tesserati e, dunque, per la stessa  società.

2. Nella seduta del 5.7.2018 era presente sia il difensore del reclamante, che insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste, sia il rappresentante della Procura che eccepiva la tardività del ricorso, comunicato all’organo requirente in data 21.5.2018, oltre il termine di sette giorni dalla comunicazione dell’impugnata decisione (avvenuta in data 11.5.2018).

Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Il reclamo deve esser dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 37 C.G.S. il reclamo deve essere proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione impugnata ovvero, laddove è previsto l’obbligo di comunicazione, dalla data della comunicazione.

Nel caso di specie, il comunicato ufficiale reca la data dell’8 maggio 2018 ed è stato comunicato il successivo 11 maggio 2018; il reclamo del Tomasello, invece, è stato comunicato alla Procura federale in data 21 maggio 2018, ben oltre il ricordato termine di sette giorni. In tal senso, si rileva che la comunicazione del reclamo alla Procura non è stata depositata agli atti del giudizio ma

che la parte non ha contestato la dichiarazione resa dal rappresentante della Procura nel corso della riunione del 5 luglio circa l’avvenuta comunicazione del ricorso solo in data 21.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tomasello Loris.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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