F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PARIS GIANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PUGLIELLI PIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PARIS GIANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PUGLIELLI PIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)
Con ricorso del 17.5.2018 la S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. ha gravato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018, che ha irrogato le sanzioni in epigrafe indicate ai soggetti ivi menzionati.
Il ricorso, tuttavia, non risulta essere stato comunicato dalla ricorrente alla Procura Federale, come prescritto dall’art. 33, comma 5, C.G.S., dovendosi qualificare nella fattispecie la Procura medesima quale controparte in senso tecnico della ricorrente, posto che il giudizio tra origine da un deferimento dell’Organo inquirente.
In ragione di tale omessa comunicazione il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e tale dichiarazione esime il Collegio dall’esame del merito del medesimo.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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