F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 024 CFA DEL 27/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/CFA DEL 1 AGOSTO 2018 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 13057/571 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 7.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO  SRL  E  ATALANTA  BERGAMASCA  CALCIO  SPA  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA 13057/571 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 7.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)

Premessa

L’indagine federale ha preso avvio dalla trasmissione alla Procura Federale di un esposto presentato dalla società A.C. Fiorentina in data 4.12.2017, avente ad oggetto accordi di trasferimento di calciatori conclusi tra le società A.C. Perugia Calcio S.r.l. e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A nel quale si asseriva che tali operazioni avrebbero determinato un danno economico nei confronti della società esponente. È stata, infatti, acquisita, da parte  della Procura Federale, documentazione relativa a variazioni di tesseramento, accordi e altro materiale nonché risultanze delle audizioni di  diversi soggetti implicati in tali operazioni.

L’esame del suddetto materiale, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, ha consentito di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità, per quanto qui rileva, delle condotte dei deferiti Santopadre Massimiliano, Goretti Roberto, Percossi Luca, Sartori Giovanni, A.C. Perugia Calcio S.r.l., e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine.

Tale prospettazione accusatoria non ha, però, trovato riscontro nella decisione del Tribunale Federale, sezione disciplinare, che, all’esito della riunione tenutasi il giorno 12 luglio 2018, non ha ritenuto responsabili i deferiti per le violazioni contestate e, per l’effetto ha disposto il proscioglimento dei medesimi.

Avverso tale decisione, la Procura Federale ha proposto appello davanti a questa Corte.

Il Deferimento della Procura federale

La Procura federale, con atto datato 7 giugno 2018 (prot. 13057 /571pf17-18/GP/GC blp) ha deferito – per quanto qui interessa – innanzi al Tribunale federale settore disciplinare i sig.ri:

1) Santopadre Massimiliano, nella sua qualità di Presidente della società A.C. Perugia calcio s.r.l., nonché amministratore delegato della stessa all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1 bis, comma   1,             CGS, che               prevede   che “Le   società,   i   dirigenti,   gli   atleti,   i   tecnici,   gli   ufficiali   di   gara   e   ogni   altro   soggetto che   svolge   attività   di   carattere   agonistico,   tecnico,   organizzativo,   decisionale   o   comunqu e    rilevante    per    l’ordinamento    federale,    sono    tenuti    all’osservanza     delle     norme  e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, nonché dell’art. 8, comma 2, CGS, secondo cui “Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a indicando il valore fittizio di cessione di euro 200.000,00, valore ritenuto di gran lunga inferiore al reale valore  del calciatore, determinando quindi un danno economico alla società A.C.F. Fiorentina S.p.a. con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del calciatore stesso, aveva sottoscritto un accordo che prevedeva la corresponsione di una somma pari al 50% del valore di una successiva eventuale rivendita del calciatore.

Al suddetto deferito vengono, altresì, contestate le medesime violazioni per avere sottoscritto con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre indicando un valore fittizio di cessione di euro 1.000.000,00 di gran lunga superiore all’effettivo valore dello stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti.

Infine, lo stesso sig. Santopadre Massimiliano viene deferito per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. per non essersi opposto a che venissero apposte nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della società A.C. Perugia Calcio S.r.l. i valori di cessione dei predetti due calciatori, valori ritenuti, come detto, non veritieri, e più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile sulla base degli elementi acquisiti in atti in 500.000,00, nonché la cessione del calciatore Alessandro Santopadre al prezzo di euro 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in euro 100.000,00;

2) Goretti Roberto, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della società A.C. Perugia Calcio s.r.l., per la violazione dei predetti art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e art. 8, comma 2, C.G.S., per avere offerto il proprio contributo alla stipula dei predetti contratti di cessione dei calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre;

3) Percossi Luca, nella sua qualità di Presidente della società  Atalanta  Bergamasca  Calcio s.p.a., nochè amministratore delegato della stessa, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. che prevede che

Le società,   i   dirigenti,   gli   atleti,   i   tecnici,   gli   ufficiali   di   gara   e   ogni   altro   soggetto che   svolge   attività   di   carattere   agonistico,   tecnico,   organizzativo,   decisionale   o comunqu e rilevante per l’ordinamento federale,   sono  tenuti       all’osservanz delle norme   e degli  atti  federali  e  devono  comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità  in ogni rapporto comunque riferibil all’attività sportiva”, nonché dell’art. 8, comma 2, C.G.S., secondo cui “Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”, per avere sottoscritto in data 12.1.2017 il contratto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la società A.C. Perugia calcio s.r.l., indicando il valore fittizio di cessione di euro 200.000,00, valore ritenuto di gran lunga inferiore al quelo reale, determinando quindi un danno economico alla società A.C.F. Fiorentina S.p.a. con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del calciatore stesso, aveva sottoscritto un accordo che prevedeva la corresponsione di una somma pari al 50% del valore di una successiva eventuale rivendita del calciatore.

Inoltre,  allo  stesso  predetto  deferito  vengono  contestate  le  medesime  violazioni  per  avere sottoscritto con la società A.C. Perugia calcio s.r.l. il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre indicando un valore fittizio di cessione di euro 1.000.000,00 di gran lunga superiore all’effettivo valore dello stesso per come emerge dagli elementi acquisiti in atti.

Infine, lo stesso sig. Luca Percossi viene deferito per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e dell’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. per non essersi opposto a che venissero apposte nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a., i valori di cessione dei predetti due calciatori, valori ritenuti, come detto, non veritieri, e più in particolare, la cessione del calciatore Gianluca Mancini al prezzo di 200.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile sulla base degli elementi acquisiti in atti in 500.000,00, nonché la cessione del  calciatore  Alessandro  Santopadre  al  prezzo  di 1.000.000,00 in luogo di quello ragionevolmente e prudenzialmente individuabile, sempre sulla base degli elementi acquisiti in atti, in euro 100.000,00;

4. Sartori Giovanni, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., per la violazione dei predetti art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e art. 8, comma 2, C.G.S., per avere offerto il proprio contributo alla stipula dei predetti contratti di cessione dei calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre;

5. La società A.C. Perugia Calcio s.r.l., per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS che prevede che “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”, e del successivo comma 2, secondo cui “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5” a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica;

6. La società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS che prevede che “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”, e del successivo comma 2, secondo cui “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5” a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio presidente e dal proprio responsabile dell’area tecnica.

Come già è sopra cenno, la Procura Federale ha fondato il suo convincimento sia sulla base di numerosi documenti relativi ai trasferimenti dei giocatori, alle lettere di incarico, ai fogli di censimento di varie stagioni sportive delle squadre coinvolte e altro ancora, sia sulla base delle  risultanze  delle audizioni di persone interessate all’indagine come i signori Percossi Luca, Mancini Gianluca, Sartori Giovanni, Castelnovo Stefano, Santopadre Alessandro, Santopadre Massimiliano, e Goretti Roberto.

In particolare, ha ritenuto che la concomitanza temporale delle operazioni di cessione dei calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre tra il Perugia e l’Atalanta, unito alla palese anomalia dei valori attribuiti ai due calciatori, lasciasse ragionevolmente ritenere sussistente un collegamento  tra  le stesse e che le operazioni si fossero realizzate con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi economici della società Fiorentina la quale ha percepito somme nettamente inferiori rispetto a quelle che avrebbe ottenuto nel caso in cui la cessione del calciatore Mancini fosse avvenuto per il reale valore di mercato dello stesso.

In particolare sulla base degli elementi dell’indagine, la Procura ha ritenuto che il valore del calciatore Mancini (venduto per Euro 200.000,00) al momento del trasferimento dal Perugia all’Atalanta poteva essere  riconosciuto  in  Euro  500.000,00/600.000,00  tenuto  conto  che:

- nella stagione sportiva 2015/2016 era stato posto un diritto di opzione per l’acquisto del calciatore pari ad euro 30.000,00;

- che il sito Transfertmarket riteneva che alla data della cessione il Mancini avesse una valutazione di euro   800.000,00;

- che al momento dellla cessione del calciatore era stato previsto il riconoscimento di una serie di bonus che avrebbero comportato introiti a favore del Perugia per almeno 500.00,00 euro.

Per quanto riguarda, invece, il calciatore Alessando Santopadre (il cui diritto alle prestazioni sportive sono cedute al prezzo di euro 1000.000,00) la Procura ha ritenuto che al momento della cessione dal Perugia all’Atalanta, allo stesso dovesse essere riconosciuto un valore non superiore a euro 100.000,00  considerato  soprattutto  che:

- il sito Tranfertmarket valutava il calciatore in euro 75.000,00

- in nessun contratto gli era stato riconosciuto alcun premio di valorizzazione e dall’Atalanta riceveva solo un rimborso spese di euro 300/400 mensili.

Sulla base di quanto sopra la Procura Federale ha, quindi, ritenuto che gli accordi di trasferimento dei due giocatori conclusi tra A.C. Perugia Calcio s.r.l. ed Atalanta s.p.a., sono stati posti in essere in una prospettiva elusiva.

Il giudizio di primo grado

Innanzi al Tribunale Federale Nazionale, la Procura Federale formulava le seguenti conclusioni:

- mesi 9 di inibizione ciascuna per i sigg.ri Massimiliano Santopadre e Roberto Garetti;

- Euro 25.000,00 di ammenda per la AC Perugia calcio Srl;

- mesi 6 di inibizione ciascuno per i signori Luca Percassi e Giovanni Sartori;

- Euro 15.000,00 di ammenda per Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

La difesa, dei Signori Massimiliano Santopadre, Roberto Goretti e Perugia Calcio rinunciava alla eccezione procedurale spiegata nella memoria difensiva, articolando la richiesta di proscioglimento dei deferiti.

La difesa dei Sig.ri Luca Percassi, Giovanni Sartori e Atalanta Bergamasca Calcio concludeva anch’essa per il proscioglimento dei deferiti.

Il Tribunale federale ha ritenuto che il deferimento fosse infondato nel suo complesso poiché carente nel progetto istruttorio, in quanto la Procura federale non era stata in grado di fornire un criterio valido e incontestabile su cui fondare le regole di mercato in ordine alla valutazione dei giocatori.

In particolare, il TFN ha ritenuto fondate le repliche della difesa in ordine alla valutazione del giocatore Mancini, secondo cui il Perugia aveva acquisito il calciatore dalla Fiorentina all’esito di una serie di infortuni, con scarse, quindi, prospettive di carriera e che per questa ragione lo stesso era stato valutato in quel modo.

Quando al calciatore Alessandro Santopadre, il Tribunale, accoglieva le deduzioni della difesa, secondo le quali il maggior valore del giocatore era stato commisurato in base alla sua giovane età, il minimo compenso salariale, il ruolo di portiere e l’imponente struttura fisica.

Inoltre, afferma il Tribunale, la posizione della difesa era ulteriormente suffragata dalla perizia tecnica del dott. Claudio Garzelli (perito nominato dall’Atalanta) che concludeva per la congruità dei valori dei calciatori individuati dalle società attraverso una puntuale analisi dei parametri economici a cui le società devono fare riferimento per la corretta gestione del patrimonio giocatori.

Infine, ad ulteriore riprova dell’infondatezza dell’impianto accusatorio, le Leghe di appartenenza delle società Perugia ed Atalanta non avrebbero segnalato alcun genere di irregolarità al momento del deposito dei contratti di trasferimento dei calciatori.

In conseguenza di quanto sopra il Tribunale federale nazionale ha disposto il proscioglimento dei deferiti.

Il ricorso

Avverso la suddetta decisione del Tribunale Nazionale Federale, ha proposto reclamo la Procura Federale, ritenendo – la decisione impugnata – erronea sotto diversi profili.

Con un primo motivo di gravame, la Procura contesta l’assunto del Giudice di prime cure secondo il quale le Leghe di appartenenza delle due società deferite non avrebbero rilevato nessuna irregolarità nei contratti di trasferimento dei due giocatori, in quanto le stesse – sostiene la ricorrente –non, non avrebbero alcun potere/dovere di verifica sul contenuto dei contratti di prestazione sportiva depositati dalle società professionistiche consociate.

In secondo luogo, l’appellante contesta l’affermazione del TFN in ordine alla mancata produzione da parte della Procura di criteri “inequivocabili” relativi alle valutazioni del prezzo delle cessioni dei due calciatori, ritenendo, invece, di aver portato diversi e numerosi elementi idonei a sostenere l’impianto accusatorio. Inoltre, evidenzia l’appellante, le difese interessate non hanno documentato gli infortuni che avrebbero determinato una diminuzione del valore del caciatore Mancini. Né risulterebbe spiegabile la disparità di valutazione, dal momento in cui gli infortuni dell’altro giocatore (Santopadre) non sarebbero neanche stati citati.

Il calciatore Mancini avrebbe, poi, avuto emolumenti in forte e costante crescita che non sono stati presi in considerazione nella decisione.

Circa la valutazione del giocatore Santopadre, la Procura contesta l’adesione del Giudice di prime cure alle argomentazioni della difesa, in quanto:

- non sarebbe possibile ravvisarsi una proficua prospettiva di carriera del calciatore in quanto, egli non avrebbe mai debuttato in una gara ufficiale;

- l’accostamento del Santopadre ad un altro portiere dell’Atalanta, Andrea Carnesecchi, sarebbe inconferente in quanto quest’ultimo avrebbe due anni in meno del Santopadre e, inoltre, a differenza del primo, sarebbe entrato a fare parte delle rappresentative nazionali;

- l’altezza del calciatore Santopadre, posta a fondamento dell’incremento del suo valore di mercato, sarebbe erronea in quanto lo stesso rientrerebbe tra i più bassi portieri  dei campionati professionistici  italiani.

Ancora, l’appellante Procura rileva che la perizia del consulente tecnico dott. Gorzelli, a cui il Tribunale ha aderito, sarebbe basata principalmente sull’infondata tesi che il prezzo di acquisizione dei diritti sportivi di un atleta sarebbe inversamente proporzionale all’ammontare dei suoi emolumenti.

Infine, la Procura contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di valutazione della prova nel processo sportivo in quanto per fondare il proprio convincimento, il Tribunale ha posto come criterio il raggiungimento della ragionevole certezza (che coinciderebbe con il ragionevole dubbio, secondo la Procura stessa) in aperto contrasto con i principi propri del processo disciplinare sportivo che richiederebbero un livello superiore alla mera probabilità, ma inferiore al ragionevole dubbio.

Per quanto sopra, la Procura Federale in totale riforma della sentenza di primo grado chiede alla Corte federale d’Appello di affermare la responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti e condannarli alle sanzioni richieste dalla Procura Federale in sede di udienza di primo grado o alla diversa sanzione che la Corte riterrà di giustizia.

Le controdeduzioni

Tutti i deferiti resistono con proprie controdeduzioni.

Secondo i signori Luca Percassi (in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.) e Giovanni Sartori, in sintesi:

- l’impugnazione della Procura federale sarebbe tardiva in quanto non avvenuta entro 2 giorni dalla pubblicazione della decisione del TFN come previsto nel C.U. n. 16 dell’8 marzo;

- contrariamente a quanto esposto dalla Procura, la perizia tecnica del dott. Garzelli è rigorosa sotto il profilo tecnico-scientifico e altresì supportata da diverse deduzioni di indefettibile precisione logica;

- il valore del calciatore Mancini così come pattuito, è cresciuto solo dopo il trasferimento all’Atalanta e la diminuzione del suo valore è stata determinata tenedo conto di diversi fattori.

Quanto al valore del calciatore Santopadre, i controdeducenti rilevano che valutare un giovane portiere è in impresa difficile per i non addetti ai lavori e che, quindi, la perizia del dott. Garzelli risulta essere strumento praticamente incontestabile;

In ultima analisi, i controdeducenti sopra indicati rilevano che i tesserati dell’Atalanta non avevano alcuna contezza circa le pattuizioni in essere tra Perugia e Fiorentina e che, quindi, difetterebbero della consapevolezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Per le ragioni sopra esposte chiedono previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità per tardività del reclamo, di rigettare lo stesso in quanto infondato e, in via subordinata, di irrogare la sanzione di più lieve entità, previa valutazione di tutte le circostanze attenuanti, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso.

Il signor Massimiliano Santopadre deduce, in sintesi, che:

- le valutazioni dei calciatori risentono di numerosi e diversi parametri;

- le Leghe competenti rivestono un ruolo importante in ordine alla legittimità delle operazioni commerciali svolte dalle società e quindi, diversamente da quanto prospettato dalla Procura, il loro visto di esecutività è indice di legittimità dell’operazione stessa.

Inoltre, la difesa eccepisce che dalle audizioni dei signori Giovanni Sartori, Santopadre Massimiliano e Goretti Roberto (di cui vengono riporati i passaggi più significativi) si evincono numerosi elementi che sostengono la congruità del valore dei 2 giocatori ceduti così come pattutito tra le due società.

Per quanto sopra il suddetto deferito controdeducente chiede di respingersi  integralmente  il ricorso perché pretestuoso e infondato.

Il signor Roberto Goretti deduce, in sintesi, che:

- le valutazioni dei calciatori risentono di numerosi e diversi parametri;

- le Leghe competenti rivestono un ruolo importante in ordine alla legittimità delle operazioni commerciali svolte dalle società e quindi, diversamente da quanto prospettato dalla Procura, il loro visto di esecutività è indice di legittimità dell’operazione stessa.

Inoltre, la difesa eccepisce che dalle audizioni dei signori Giovanni Sartori, Santopadre Massimiliano e Goretti Roberto (di cui vengono riporati i passaggi più significativi) si evincono numerosi elementi che sostengono la congruità del valore dei 2 giocatori ceduti così come pattutito tra le due società.

Per quanto sopra, il suddetto deferito controdeducente chiede di respingersi  integralmente  il ricorso perché pretestuoso e infondato.

La società Perugia Calcio S.r.l. deduce, in sintesi, che:

- le valutazioni dei calciatori risentono di numerosi e diversi parametri;

- le Leghe competenti rivestono un ruolo importante in ordine alla legittimità delle operazioni commerciali svolte dalle società e quindi, diversamente da quanto prospettato dalla Procura, il loro visto di esecutività è indice di legittimità dell’operazione stessa.

Inoltre, la difesa eccepisce che dalle audizioni dei signori Giovanni Sartori, Santopadre Massimiliano e Goretti Roberto (di cui vengono riporati i passaggi più significativi) si evincono numerosi elementi che sostengono la congruità del valore dei 2 giocatori ceduti così come pattutito tra le due società.

Per  quanto  sopra,  la  predetta  controdeducente  società  chiede  di  respingersi  integralmente  il ricorso perché pretestuoso e infondato.

Il giudizio d’appello e la decisione

All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di Appello, per il giorno 1 agosto 2018, relativamente al ricorso proposto dalla Procura Federale, sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno illustrato le rispettive argomentazioni difensive e formulato le relative conclusioni.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve, anzitutto, rilevarsi che la difesa Percassi – Sartori ha formalmente ed espressamente rinunziato alla preliminare eccezione di tardività della impugnazione spiegata dalla Procura Federale. Ciò esonera questo Collegio dall’esame della stessa predetta eccezione.

Quanto al merito della vicenda ritiene – questa Corte – opportuno, in via preliminare e su un piano generale, illustrare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. Ciò al fine di correggere, per quanto occorra, la relativa motivazione del TFN, secondo cui «il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno del valore effettivo, impone al Tribunale di formulare il motivato giudizio di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione».

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata  generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012).

Ebbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato.

Ciò premesso, il Collegio è tenuto, come detto, a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, la fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S, e la fattispecie di cui all’ art. 8, comma 2, C.G.S (nonché i profili di responsabilità oggettiva prevista per le due società sportive ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S) ai fini dell’affermazione  della  sussistenza  delle  violazioni  per  le  quali  i  deferiti  sono  stati  prosciolti  dal Tribunale Federale Nazionale.

Orbene, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio ritualmente acquisito al presente procedimento, non sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dei predetti illeciti e che, dunque, non sussista, con riferimento alle contestate violazioni, quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

In tale prospettiva, l’assunto accusatorio, pur validamente progettato sotto il profilo concettuale, difetta di  elementi  oggettivi e  gli  elementi sui quali la ricorrente ha fondato  le proprie  censurare avverso la pronuncia di primo grado, non sono idonei a fornire criteri imparziali ed oggettivi su cui fondare, quantomento, per quanto qui interessa, nel caso di specie, la valutazione di mercato dei calciatori.

Del resto, posto che già nella relazione d’indagine della Procura federale si da atto che le cessioni dei due calciatori di cui trattasi non costituiscono una consecutio, ma due autonome operazioni di mercato, si ritiene non sussistano – quanto alle specifiche valutazioni di mercato – elementi idonei e sufficienti, tantomeno di natura oggettiva o documentale, sui quali fondare un giudizio di colpevolezza in ordine alla non congruità della valutazione degli stessi predetti calciatori, né, tantomento,  in relazione alla funzione elusiva della valutazione medesima.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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